Direttiva 2005/8
Direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animaliTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/8/CE della Commissione aggiorna l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui tenori massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi. Le modifiche recepiscono nuove conoscenze scientifiche e tecniche, chiariscono la nozione di "foraggio verde" e ricalibrano alcuni limiti, in particolare per fluoro e mercurio. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di talune sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali disciplinati dalla direttiva 2002/32/CE, con particolare riguardo a materie prime per mangimi, mangimi completi e mangimi complementari. Incide sui limiti massimi di piombo, fluoro e mercurio nell’allegato I della direttiva madre; le modifiche riguardano anche specifiche categorie come foraggio verde, carbonato di calcio, mangimi per cani e gatti e mangimi complementari contenenti diverse percentuali di fosforo. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire mediante recepimento entro il termine previsto; è rilevante ai fini SEE.
Direttiva 2005/8/CE della Commissione: modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali
La direttiva interviene sulla disciplina dei tenori massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi, aggiornata alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche. Il testo precisa che la revisione anticipa un riesame più ampio dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE e mira anche a evitare criticità applicative nella disponibilità di talune materie prime per mangimi, in particolare il carbonato di calcio.
Finalità e contesto regolatorio
La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale che superino i livelli massimi stabiliti nell’allegato I. Nei considerando la Commissione richiama l’impegno, assunto al momento dell’adozione della direttiva madre, a riesaminare tali disposizioni sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio e tenendo conto del divieto di diluizione dei prodotti contaminati e non conformi.
Poiché un riesame completo non era ancora possibile, la presente direttiva introduce modifiche puntuali per allineare la normativa al progresso scientifico e tecnico. Tra gli obiettivi espressamente indicati figurano:
- il chiarimento del significato di "foraggio verde";
- l’aggiornamento del limite del mercurio nel carbonato di calcio, in considerazione della prevalente presenza di mercurio in forma inorganica e della minore tossicità di tale forma rispetto al mercurio organico;
- la revisione del parametro del fluoro per i mangimi complementari, tenendo conto del contenuto di fosforo e della migliore digeribilità/biodisponibilità ottenibile, ad esempio, con l’uso della fitasi.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica indirettamente, tramite modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE, ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali. Le categorie interessate sono in particolare:
- materie prime per mangimi;
- mangimi completi;
- mangimi complementari;
- specifiche sottocategorie, tra cui mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, carbonato di calcio, mangimi per cani e gatti e mangimi complementari con diverso contenuto di fosforo.
È inoltre rilevante il richiamo al "foraggio verde", che viene definito in modo esplicito nell’allegato. La direttiva è indicata come testo rilevante ai fini SEE.
Modifiche ai limiti massimi dell’allegato I
L’intervento normativo è essenzialmente tecnico e consiste nella sostituzione/integrazione di alcune voci dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE.
Piombo
Nella colonna relativa al piombo, riga 2, viene inserita una nota a piè pagina che chiarisce che il "foraggio verde" comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.
Fluoro
La disciplina del fluoro viene riorganizzata:
- sono soppresse le note a piè pagina (1) e (2);
- i precedenti riferimenti ai "composti minerali per bovini, ovini e caprini" e agli "altri mangimi complementari" sono sostituiti da due soglie nuove, differenziate in base al contenuto di fosforo.
I nuovi limiti sono:
- mangimi complementari contenenti ≤ 4 % di fosforo: 500 mg/kg;
- mangimi complementari contenenti > 4 % di fosforo: 125 mg/kg per 1 % di fosforo.
Mercurio
La riga 4 dell’allegato I è sostituita integralmente. I limiti massimi sono espressi in mg/kg di mangime al tasso di umidità del 12 % e risultano così articolati:
- materie prime per mangimi: 0,1 mg/kg, con eccezioni previste per:
- mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini: 0,5 mg/kg;
- carbonato di calcio: 0,3 mg/kg;
- mangimi completi: 0,1 mg/kg, con eccezione per i mangimi completi per cani e gatti: 0,4 mg/kg;
- mangimi complementari: 0,2 mg/kg, con disciplina specifica per i mangimi complementari per cani e gatti.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 contiene la clausola di recepimento. Gli Stati membri devono porre in vigore, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al nuovo testo.
Sono previsti ulteriori obblighi formali:
- comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate e della tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- inserimento, nelle disposizioni nazionali di recepimento, di un riferimento alla direttiva oppure apposizione di un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, fermo restando il risultato da conseguire nei termini fissati.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rapporti con la direttiva 2002/32/CE
La direttiva 2005/8/CE non istituisce una disciplina autonoma completa, ma modifica un allegato tecnico della direttiva 2002/32/CE. Per i professionisti del settore mangimistico ciò implica che la corretta applicazione dipende dalla versione consolidata dell’allegato I, da leggere congiuntamente alla direttiva madre e alle eventuali ulteriori modifiche successive.
Profili pratici di interesse per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore mangimistico, i punti più rilevanti sono:
- la verifica della conformità dei prodotti ai nuovi limiti massimi di piombo, fluoro e mercurio;
- l’adeguamento delle specifiche tecniche e dei controlli di qualità, soprattutto per carbonato di calcio e mangimi complementari ad alto contenuto di fosforo;
- la corretta classificazione delle matrici alimentari, inclusa la definizione di "foraggio verde";
- la gestione documentale del recepimento nazionale e delle tavole di concordanza, utili anche in sede di audit o contenzioso regolatorio.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2005/8/CE.
Chiarimento della nozione di "foraggio verde"
Nell’allegato I, colonna 2, riga 2, relativa al piombo, viene inserita una nota che precisa che il "foraggio verde" comprende prodotti destinati all’alimentazione degli animali quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc.
Aggiornamento dei limiti per il fluoro
La riga 3 dell’allegato I, relativa al fluoro, elimina le note a piè pagina (1) e (2) e sostituisce i precedenti limiti per alcuni mangimi complementari con due categorie: "mangimi complementari contenenti ≤ 4 % di fosforo" con limite di 500 mg/kg e "mangimi complementari contenenti > 4 % di fosforo" con limite di 125 mg/kg per 1 % di fosforo.
Revisione dei limiti per il mercurio
La riga 4 dell’allegato I, relativa al mercurio, è sostituita integralmente. Sono previsti limiti massimi espressi in mg/kg di mangime al tasso di umidità del 12 %: 0,1 per materie prime per mangimi, salvo eccezioni; 0,5 per mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini; 0,3 per carbonato di calcio; 0,1 per mangimi completi, salvo eccezioni; 0,4 per mangimi completi per cani e gatti; e 0,2 per mangimi complementari, salvo eccezioni, con disciplina specifica per i mangimi complementari per cani e gatti.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza; inoltre, quando adottano tali misure, devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarle di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri stessi. Devono anche comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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