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direttiva

Direttiva 2005/3

Direttiva 2005/3/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlorTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32005L0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/3/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo in allegato I le sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor. L’iscrizione avviene sulla base delle valutazioni di rischio svolte nel quadro della procedura di autorizzazione, con specifiche condizioni d’uso e attenzioni particolari per la protezione di organismi non bersaglio e delle acque sotterranee. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 settembre 2005 e applicarla dal 1° ottobre 2005, nonché riesaminare le autorizzazioni dei prodotti interessati entro termini distinti a seconda del tipo di formulazione.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per iscrivere in allegato I le sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor, con relative condizioni di impiego e termini per il riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le disposizioni relative all’inclusione delle quattro sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e al riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono rilevanti anche le condizioni di impiego specifiche e le misure di mitigazione dei rischi indicate nell’allegato; la direttiva è adottata come testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per l’iscrizione di imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor

La direttiva 2005/3/CE della Commissione interviene sulla disciplina dell’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE. L’obiettivo è iscrivere in allegato I quattro sostanze attive, sulla base delle valutazioni effettuate nel quadro della procedura di esame e delle relazioni di riesame adottate il 8 ottobre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Contesto e finalità

La Commissione richiama le richieste di iscrizione presentate per ciascuna sostanza e le successive verifiche sulla completezza dei fascicoli, nonché la valutazione degli effetti sulla salute umana e sull’ambiente. Per imazosulfuron, il dossier è stato anche esaminato dal comitato scientifico per le piante, che ha chiesto ulteriori approfondimenti sul metabolita IPSN e sui rischi ambientali e tossicologici; tali elementi sono stati successivamente considerati nel riesame finale. Per laminarin, metossifenozide e S-metolachlor non sono emerse criticità tali da richiedere ulteriori consultazioni scientifiche.

Iscrizione nell’allegato I e conseguenze per le autorizzazioni

La direttiva dispone l’inserimento delle quattro sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La scelta si fonda sulla conclusione che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze soddisfano, in generale, i requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli impieghi esaminati. L’iscrizione consente quindi agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per prodotti che le contengono, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e dalle relazioni di riesame.

Condizioni specifiche per ciascuna sostanza

Per l’imazosulfuron, l’allegato consente l’uso solo come diserbante e impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio, adottando misure di mitigazione dei rischi se necessario. Per il laminarin, l’uso è consentito unicamente come elicitore delle difese naturali delle piante.

Per il metossifenozide, l’uso è limitato all’impiego come insetticida; nella valutazione globale occorre porre particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri e acquatici non bersaglio. Anche in questo caso, ove necessario, vanno adottate misure di attenuazione dei rischi.

Per lo S-metolachlor, l’uso è consentito solo come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei metaboliti CGA 51202 e CGA 354743, soprattutto quando l’impiego avviene in regioni sensibili per caratteristiche del terreno o del clima. È inoltre richiesta attenzione specifica alla protezione delle piante acquatiche.

Obblighi di recepimento e applicazione per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 settembre 2005 e di applicarle dal 1° ottobre 2005. È richiesto anche l’invio immediato alla Commissione del testo delle norme nazionali e di una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; spetta agli Stati membri definire le modalità del riferimento.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

L’articolo 3 introduce un duplice livello di verifica. In primo luogo, gli Stati membri devono riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto contenente una delle quattro sostanze, per verificare il rispetto delle condizioni di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; ove necessario, devono modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 settembre 2005.

In secondo luogo, per ciascun prodotto autorizzato contenente le sostanze come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze già iscritte nell’allegato I entro il 31 marzo 2005, il riesame deve svolgersi secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto rispetti i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Per i prodotti con una sola sostanza attiva, le eventuali modifiche o revoche devono essere adottate entro il 30 settembre 2006. Per i prodotti in miscela con altre sostanze attive, il termine è il 30 settembre 2006 oppure, se più favorevole, quello più lungo stabilito dalla direttiva o dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze coinvolte.

Durata dell’iscrizione ed entrata in vigore

L’iscrizione delle quattro sostanze decorre dal 1° aprile 2005 e scade il 31 marzo 2015. La direttiva stessa entra in vigore il 1° aprile 2005. Gli Stati membri sono i soli destinatari dell’atto.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2005/3/CE, con l’inserimento di imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor. Per ciascuna sostanza sono indicati numero CAS/CIPAC, purezza minima, data di entrata in vigore dell’iscrizione (1° aprile 2005) e scadenza dell’iscrizione (31 marzo 2015).

Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1° ottobre 2005. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, oltre alle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente una delle quattro sostanze attive per verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 settembre 2005. Il paragrafo 2 prevede un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, per accertare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).

Termini differenziati per modifiche o revoche delle autorizzazioni

Per i prodotti contenenti le sostanze attive come unica sostanza, gli Stati membri devono, ove necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 30 settembre 2006. Per i prodotti contenenti le sostanze in combinazione con altre sostanze attive iscritte nell’allegato I entro il 31 marzo 2005, la modifica o revoca deve avvenire entro il 30 settembre 2006 o, se più lungo, entro il termine fissato dalla direttiva o dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze coinvolte.

Condizioni specifiche di impiego e misure di mitigazione dei rischi

Nell’allegato sono fissate condizioni speciali per ciascuna sostanza: imazosulfuron può essere autorizzato solo come diserbante, con particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio; laminarin solo come elicitore delle difese naturali delle piante; metossifenozide solo come insetticida, con attenzione alla protezione degli artropodi terrestri e acquatici non bersaglio; S-metolachlor solo come erbicida, con particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o del clima, nonché alla protezione delle piante acquatiche. In tutti i casi, ove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.

Durata dell’iscrizione e riferimento alle relazioni di riesame

Per tutte e quattro le sostanze l’iscrizione decorre dal 1° aprile 2005 e scade il 31 marzo 2015. L’allegato precisa che, per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni delle rispettive relazioni di riesame, in particolare delle appendici I e II adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° aprile 2005. Ai sensi dell’articolo 5, i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute umanaambientesicurezza alimentare

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