Direttiva 2005/7
Direttiva 2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi - Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/7/CE della Commissione modifica la direttiva 2002/70/CE per chiarire e uniformare il prelievo dei campioni, la valutazione dei risultati analitici e il criterio di conformità per diossine e PCB diossina-simili nei mangimi. La modifica mira ad assicurare un’applicazione armonizzata nei diversi Stati membri e a precisare il trattamento dell’incertezza di misura e del limite di quantificazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Modifica tecnica della direttiva 2002/70/CE sui metodi di campionamento, analisi e interpretazione dei risultati per la determinazione di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica al controllo ufficiale dei mangimi ai fini della verifica dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e di PCB diossina-simili. Riguarda gli Stati membri nell’attuazione dei metodi di prelievo, analisi e interpretazione dei risultati per la conformità ai livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE. Le regole di interpretazione dei risultati valgono per i campioni destinati al controllo ufficiale, senza pregiudizio per eventuali norme nazionali applicabili a fini di difesa o arbitrato ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 95/53/CE.
Direttiva 2005/7/CE della Commissione – modifica della direttiva 2002/70/CE sui livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi
La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina tecnica già contenuta nella direttiva 2002/70/CE, con l’obiettivo di rendere più uniforme nell’Unione il controllo ufficiale dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi. Il provvedimento si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di armonizzare modalità di campionamento, comunicazione e interpretazione dei risultati analitici.
Obiettivi e finalità
La Commissione chiarisce che la modifica serve ad assicurare un’applicazione armonizzata in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda:
- il prelievo dei campioni destinati al controllo ufficiale;
- la valutazione della conformità dei lotti rispetto ai livelli massimi;
- l’uso di criteri omogenei per interpretare i risultati analitici;
- la definizione del limite specifico accettato di quantificazione di un congenere.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i mangimi sottoposti a controllo ufficiale per la presenza di:
- diossine, intese come PCDD/PCDF;
- PCB diossina-simili.
Le regole modificate si applicano ai campioni prelevati per il controllo ufficiale e alla successiva interpretazione dei risultati analitici ai fini della verifica del rispetto dei livelli massimi fissati dalla direttiva 2002/32/CE. Rimane salvo il diritto degli Stati membri di applicare norme nazionali per finalità di difesa o arbitrato ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 95/53/CE.
Campionamento e rappresentatività dei campioni
L’allegato sostitutivo dell’allegato I della direttiva 2002/70/CE stabilisce che il prelievo dei campioni deve avvenire secondo la direttiva 76/371/CEE, relativa ai metodi comunitari di campionamento per gli alimenti per animali. In particolare, devono essere applicati i requisiti di quantità previsti per il controllo di sostanze o prodotti equamente presenti nei mangimi, come indicato al punto 5.A dell’allegato della direttiva 76/371/CEE.
I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti o lotti parziali da cui sono prelevati. Questo aspetto è centrale per il controllo ufficiale, perché lega il risultato di laboratorio alla conformità del lotto nel suo complesso.
Conformità del lotto e interpretazione dei risultati
La conformità rispetto ai livelli massimi della direttiva 2002/32/CE viene valutata sulla base dei risultati dei campioni di laboratorio.
La partita è considerata accettata quando:
- il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo corrispondente;
- si tiene conto dell’approssimazione della misurazione.
La partita è invece considerata non conforme quando:
- il risultato analitico, confermato da una doppia analisi;
- calcolato come media di almeno due determinazioni distinte;
- supera quasi certamente il livello massimo,
- sempre tenendo conto dell’approssimazione della misurazione.
Le norme di interpretazione si applicano ai risultati del controllo ufficiale e non pregiudicano l’uso di regole nazionali per difesa o arbitrato.
Incertezza di misurazione
La direttiva consente di considerare l’incertezza della misurazione in due modi alternativi:
- calcolo dell’incertezza estesa con fattore di copertura 2, corrispondente a un livello di affidamento di circa il 95%;
- stabilimento del limite di decisione CCα, ai sensi della decisione 2002/657/CE, punto 3.1.2.5 dell’allegato, per le sostanze con un limite stabilito consentito.
Questo rinvio rafforza l’uniformità tecnica nella gestione dei risultati di laboratorio.
Limite specifico accettato di quantificazione
Nell’allegato II viene aggiunto un chiarimento tecnico: ai soli fini della direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere è la concentrazione dell’analita nell’estratto di un campione che produca una risposta strumentale a due ioni differenti, con rapporto segnale/rumore 3:1 per il segnale meno sensibile, e con il rispetto di requisiti di base come tempo di ritenzione e rapporto isotopico.
La procedura di riferimento è il metodo EPA 1613, revisione B.
Recepimento, comunicazioni e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro dodici mesi dall’entrata in vigore della direttiva. Entro tale termine devono essere adottate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.
Sono previsti anche obblighi formali di cooperazione con la Commissione:
- comunicazione immediata del testo delle disposizioni nazionali adottate;
- trasmissione di una tavola di concordanza tra disposizioni nazionali e direttiva;
- comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Impatto pratico per operatori e consulenti
Per gli operatori della filiera mangimistica e per i professionisti che assistono imprese e laboratori, la direttiva è rilevante soprattutto per:
- la corretta impostazione del campionamento ufficiale;
- la lettura dei risultati analitici in relazione al livello massimo;
- la gestione dell’incertezza di misura e delle doppie determinazioni;
- l’allineamento delle procedure di laboratorio ai criteri tecnici richiamati dalla normativa UE.
Si tratta quindi di una modifica tecnica di armonizzazione, destinata a incidere sul modo in cui gli Stati membri organizzano il controllo ufficiale e la valutazione della conformità dei mangimi contaminati da diossine e PCB diossina-simili.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2002/70/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati della direttiva 2002/70/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2005/7/CE. Le modifiche incidono in particolare sui criteri di campionamento, sui criteri di conformità dei lotti e sulla definizione del limite specifico accettato di quantificazione per un congenere.
Campionamento per il controllo ufficiale
L’allegato sostituisce l’allegato I della direttiva 2002/70/CE e stabilisce che i campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine e alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi sono prelevati secondo la direttiva 76/371/CEE. Devono applicarsi i requisiti in materia di quantità relativi al controllo delle sostanze o dei prodotti equamente presenti nei mangimi, come previsto al punto 5.A dell’allegato della direttiva 76/371/CEE. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti o lotti parziali da cui sono prelevati.
Conformità dei lotti ai livelli massimi
La conformità del lotto o lotto parziale è accertata confrontando i livelli determinati nei campioni di laboratorio con i livelli massimi fissati nella direttiva 2002/32/CE. La partita è accettata quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo corrispondente, tenuto conto dell’approssimazione della misurazione. La partita è non conforme se il risultato analitico, confermato da una doppia analisi e calcolato come valore medio di almeno due determinazioni distinte, supera quasi certamente il livello massimo, tenendo conto dell’approssimazione della misurazione.
Gestione dell’incertezza di misurazione
L’incertezza della misurazione può essere considerata in uno dei due modi indicati: calcolo dell’incertezza estesa con fattore di copertura 2, corrispondente a un livello di affidamento di circa il 95%; oppure determinazione del limite di decisione (CCα) in applicazione della decisione 2002/657/CE, punto 3.1.2.5 dell’allegato, nel caso di sostanze con un limite stabilito consentito.
Norme di interpretazione e riserve nazionali
Le norme di interpretazione si applicano ai risultati ottenuti dall’analisi dei campioni destinati al controllo ufficiale. È però espressamente fatto salvo il diritto degli Stati membri di applicare norme nazionali a fini di difesa o arbitrato secondo l’articolo 18 della direttiva 95/53/CE.
Limite specifico accettato di quantificazione
Nell’allegato II, al punto 2, è aggiunto un capoverso che definisce, unicamente ai fini della direttiva, il limite specifico accettato di quantificazione di un congenere come la concentrazione di un analita nell’estratto di un campione che produca una risposta strumentale a due ioni differenti, con rapporto segnale/rumore di 3:1 per il segnale meno sensibile e con il rispetto di requisiti di base quali tempo di ritenzione e rapporto isotopico, secondo la procedura del metodo EPA 1613, revisione B.
Termine di recepimento e obblighi procedurali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza; quando adottano tali disposizioni, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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