Direttiva 2005/2
Direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatumTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo nell'allegato I le sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum. L'iscrizione consente agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che le contengono, purché siano rispettate le condizioni fissate nelle relazioni di riesame e le misure di attenzione per operatori e lavoratori. La direttiva impone inoltre un recepimento entro il 30 settembre 2005 e prevede specifici riesami delle autorizzazioni esistenti con termini differenziati fino al 30 settembre 2006.
Iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'autorizzazione, al riesame, alla modifica o alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Ampelomyces quisqualis o Gliocladium catenulatum. Riguarda sia i prodotti che contengono ciascuna sostanza come unica sostanza attiva, sia i prodotti che la associano ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2005. Non disciplina autorizzazioni al di fuori del quadro della direttiva 91/414/CEE e rinvia alle condizioni e alle valutazioni contenute nelle relazioni di riesame della Commissione.
Iscrizione di Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2005/2/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I due sostanze attive di origine biologica: Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum. La misura segue il completamento dei fascicoli e il riesame tecnico-scientifico delle due sostanze nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con riferimento anche, per Ampelomyces quisqualis, al parere del comitato scientifico per le piante.
Obiettivo e contesto della direttiva
La finalità è consentire l'autorizzazione, in tutti gli Stati membri, dei prodotti fitosanitari contenenti le due sostanze attive, purché siano rispettati i requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare quelli dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3. I considerando evidenziano che la valutazione ha riguardato gli impieghi proposti dai richiedenti e che, per Ampelomyces quisqualis, erano emerse inizialmente preoccupazioni relative al rischio per gli operatori e a possibili reazioni allergiche, poi affrontate tramite ulteriori valutazioni e con l'indicazione di un monitoraggio post-autorizzazione. Per Gliocladium catenulatum, il riesame non ha fatto emergere criticità tali da richiedere il coinvolgimento del comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva si rivolge agli Stati membri e incide sul regime autorizzatorio dei prodotti fitosanitari contenenti Ampelomyces quisqualis o Gliocladium catenulatum. Il perimetro comprende sia i prodotti nei quali ciascuna sostanza è presente come unica sostanza attiva, sia i prodotti che le associano ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2005. Non introduce un regime autonomo, ma opera come modifica puntuale della direttiva quadro sui prodotti fitosanitari.
Iscrizione nell'allegato I e condizioni di autorizzazione
L'articolo 1 dispone l'inserimento delle due sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nell'allegato della direttiva 2005/2/CE, entrambe le sostanze risultano iscritte dal 1 aprile 2005 fino al 31 marzo 2015. Per entrambe è stabilito che possono essere autorizzate solo utilizzazioni come fungicida.
Per la concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni delle relazioni di riesame della Commissione:
- per Ampelomyces quisqualis, in particolare delle appendici I e II della relazione di riesame adottata l'8 ottobre 2004;
- per Gliocladium catenulatum, in particolare delle appendici I e II della relazione di riesame del 30 marzo 2004.
Per Ampelomyces quisqualis l'allegato impone inoltre di prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e, se necessario, di applicare misure di attenuazione dei rischi.
Obblighi di recepimento e decorrenza
L'articolo 2 fissa il termine di trasposizione al 30 settembre 2005. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono applicarsi dal 1 ottobre 2005.
Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3 prevede un duplice livello di riesame da parte degli Stati membri.
In primo luogo, ogni autorizzazione relativa a un prodotto fitosanitario contenente Ampelomyces quisqualis o Gliocladium catenulatum deve essere riesaminata per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata entro il 30 settembre 2005.
In secondo luogo, i prodotti autorizzati contenenti una delle due sostanze come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze già iscritte nell'allegato I entro il 31 marzo 2005, devono essere riesaminati sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE. All'esito del riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
A seconda del risultato:
- per i prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza attiva, l'eventuale modifica o revoca deve intervenire entro il 30 settembre 2006;
- per i prodotti contenenti le sostanze in combinazione con altre, l'eventuale modifica o revoca deve intervenire entro il 30 settembre 2006 oppure entro il termine più esteso fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze.
Valutazione tecnico-scientifica e margini di discrezionalità
La direttiva mostra un margine di discrezionalità nazionale soprattutto nella fase applicativa: gli Stati membri devono tradurre a livello interno le condizioni tecniche di autorizzazione, valutare i singoli prodotti e decidere, ove necessario, la modifica o revoca delle autorizzazioni. Il testo lascia inoltre agli Stati membri la scelta delle modalità formali del riferimento alla direttiva negli atti nazionali.
Sul piano sostanziale, però, il margine è limitato dagli esiti del riesame europeo: le autorizzazioni possono essere concesse solo per uso fungicida e devono tener conto delle conclusioni delle relazioni di riesame. Per Ampelomyces quisqualis, il quadro autorizzatorio deve considerare in modo particolare il profilo della protezione degli operatori e dei lavoratori, con eventuali misure di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della direttiva il 1 aprile 2005. L'articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo le sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum. Nell'allegato della direttiva, entrambe le sostanze sono iscritte con entrata in vigore al 1 aprile 2005 e scadenza dell'iscrizione al 31 marzo 2015; per entrambe è previsto che possano essere autorizzate solo utilizzazioni come fungicida.
Recepimento nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1 ottobre 2005. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
Sempre l'articolo 2 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a riesaminare l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente Ampelomyces quisqualis o Gliocladium catenulatum per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro il 30 settembre 2005.
Riesame dei prodotti con una o più sostanze attive
L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che i prodotti autorizzati contenenti una delle due sostanze come unica sostanza attiva, o in combinazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I entro il 31 marzo 2005, devono essere riesaminati sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III della direttiva 91/414/CEE. Gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della stessa direttiva.
Termini per modifica o revoca delle autorizzazioni
In base all'esito del riesame, i prodotti contenenti le due sostanze come unica sostanza attiva devono, se necessario, essere modificati o revocati entro il 30 settembre 2006. Per i prodotti in combinazione con altre sostanze, la modifica o revoca deve avvenire entro il 30 settembre 2006 oppure entro il termine più esteso eventualmente fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze nell'allegato I.
Condizioni e cautele specifiche per l'autorizzazione
Nell'allegato, per entrambe le sostanze si richiede che, ai fini della concessione delle autorizzazioni, si tengano conto delle conclusioni delle rispettive relazioni di riesame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Per Ampelomyces quisqualis è inoltre richiesto di prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e di applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 4 dispone che la direttiva entri in vigore il 1 aprile 2005. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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