Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2005/9

Direttiva 2005/9/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato VIITesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32005L0009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/9/CE della Commissione aggiorna in via tecnica l’allegato VII della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, inserendo un nuovo filtro UV autorizzato per i prodotti per la protezione solare. L’intervento si fonda sul parere scientifico secondo cui la sostanza è sicura fino alla concentrazione del 10% nei solari, da sola o in combinazione con altre sostanze assorbenti UV. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 28 luglio 2005 e informare la Commissione delle misure adottate.

Modifica tecnica dell’allegato VII della direttiva 76/768/CEE per inserire un nuovo filtro UV autorizzato nei prodotti cosmetici solari.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici, in particolare ai prodotti per la protezione solare che contengano il filtro UV di nuova autorizzazione indicato nell’allegato. Vincola gli Stati membri a recepire la modifica dell’allegato VII della direttiva 76/768/CEE entro il 28 luglio 2005. Non introduce esclusioni specifiche diverse da quelle discendenti dalla disciplina generale dei cosmetici e dalla limitazione di concentrazione massima prevista per la sostanza aggiunta.

Direttiva 2005/9/CE: adeguamento tecnico dell’allegato VII della direttiva cosmetici

La direttiva interviene sulla disciplina dei prodotti cosmetici contenuta nella direttiva 76/768/CEE, con un aggiornamento mirato dell’elenco dei filtri UV utilizzabili. L’adeguamento è fondato sul parere del comitato scientifico competente, che ha ritenuto sicuro un nuovo filtro solare entro un preciso limite di concentrazione.

Finalità e base tecnica dell’intervento

La Commissione modifica la direttiva 76/768/CEE in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori. Dai considerando emerge che:

  • la parte 1 dell’allegato VII contiene l’elenco dei filtri UV autorizzati nei cosmetici;
  • il comitato scientifico ha ritenuto sicuro l’uso dell’Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester nei prodotti per la protezione solare, da solo o con altre sostanze assorbenti UV, fino al 10%;
  • per questo motivo la sostanza deve essere inserita nell’allegato VII, parte 1.

Ambito materiale della modifica

La direttiva riguarda esclusivamente i prodotti cosmetici, e in particolare i prodotti per la protezione solare. L’effetto normativo consiste nell’ampliare l’elenco dei filtri UV ammessi, senza riformare l’impianto generale della disciplina cosmetica.

Contenuto dell’allegato modificato

L’allegato della direttiva aggiunge alla parte 1 dell’allegato VII della direttiva 76/768/CEE il numero d’ordine 28, relativo alla seguente sostanza:

  • Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester;
  • denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;
  • numero CAS: 302776-68-7;
  • concentrazione massima autorizzata: 10% nei prodotti per la protezione solare.

Non risultano, nel testo fornito, ulteriori limitazioni, prescrizioni di etichettatura o modalità d’impiego oltre al limite di concentrazione indicato nella tabella allegata.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva impone un obbligo di recepimento entro il 28 luglio 2005. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e trasmettere immediatamente alla Commissione:

  • il testo delle disposizioni nazionali adottate;
  • una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva.

Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi del recepimento, fermo restando l’obbligo di raggiungere il risultato imposto dall’aggiornamento tecnico dell’allegato VII.

Disposizioni principali

Integrazione dell’allegato VII sui filtri UV

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VII della direttiva 76/768/CEE conformemente all’allegato della direttiva. Nell’allegato è aggiunto alla parte 1 il numero d’ordine 28 relativo all’"Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester" (denominazione INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, CAS 302776-68-7), autorizzato fino al 10% nei prodotti per la protezione solare.

Recepimento nazionale entro il 28 luglio 2005

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 28 luglio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Obbligo di comunicazione delle disposizioni interne

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatoriarmonizzazione tecnicaetichettatura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.