Cassazione Penale, Sentenza n. 28645/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 16/02/2024 che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115. L'unico motivo di ricorso allegato contestava la mancata notifica all'imputato e al difensore d'ufficio dell'avviso previsto dall'art. 415-bis c.p.p., chiedendo la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari per tale vizio di notifica.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che la questione della mancata notifica non fosse stata sollevata né in primo grado né in appello, per cui l'errore è tardivo e non può essere fatto valere per la prima volta in Cassazione. Inoltre l'appello era sostanzialmente incentrato su diversa questione (le attenuanti generiche), per cui il motivo proposto in Cassazione è stato giudicato palese en eccentricità e genericità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115
Norma che identifica il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la Corte ha confermato che la sentenza d'appello lo ha ritenuto responsabile di tale fattispecie, ed il ricorso non ha efficacia per rimettere in discussione la qualificazione penale dato il difetto di ammissibilità del motivo proposto in Cassazione.
art. 415-bis c.p.p.
Norma procedurale che prevede l'avviso all'indagato; il ricorrente lamentava la mancata notifica di tale avviso. La Corte di legittimità non ha invece esaminato nel merito la pretesa violazione della norma perché ha ritenuto che il vizio non fosse stato tempestivamente dedotto nei gradi di merito e quindi non poteva essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità.
Massime di principio
- Eccezioni di nullità o vizi di notifica rilevanti per la posizione dell'imputato devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di primo grado e, se del caso, riproposte in appello; non sono normalmente ammissibili per la prima volta in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito: questioni di fatto o di prova che non siano state dedotte nei gradi precedenti sono in genere inammissibili in sede di legittimità.
- Motivi di ricorso vaghi, generici o eccentrici rispetto alle contestazioni svolte nei gradi di merito hanno elevate probabilità di essere dichiarati inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie previste (es. versamento alla cassa delle ammende), se la Corte lo ritiene.
- Se si ritiene sussistere un vizio di notifica o di forma che incide sulla validità del processo, la strategia difensiva corretta è segnalarlo tempestivamente nel giudizio di primo grado e, in caso di esito negativo, farne oggetto di specifico motivo in appello per non pregiudicare l'ammissibilità in Cassazione.
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