Cassazione Penale, Sentenza n. 00961/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il divieto di dimora nel Comune di Roma per il reato di furto. Il ricorso, proposto mediante difensore e richiamando l'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., atteso che la ricorrente aveva restituito la refurtiva e aveva effettuato l'integrale risarcimento del danno già riscosso dal creditore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nelle more del procedimento, la misura cautelare era stata resa inefficace: il Tribunale di Roma, con sentenza del 20/10/2025 acquisita agli atti, ha dichiarato che "non doversi procedere" nei confronti della ricorrente per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 568, comma 4, c.p.p. richiede un interesse attuale e concreto all'impugnazione anche nei provvedimenti de libertate; poiché il divieto di dimora era stato revocato e non ricorrevano i presupposti per un interesse concreto (e la vicenda riguarda una misura non custodiale), il ricorso è privo di interesse e inammissibile. È stato inoltre riconosciuto l'esonero dalla condanna alle spese processuali e dalla sanzione a favore della Cassa delle Ammende, dato che la revoca della misura è intervenuta dopo il deposito del ricorso.
Norme richiamate
art. 162-ter cod. pen.
La norma è stata considerata causa di estinzione del reato in conseguenza di condotte riparatorie (restituzione della refurtiva e integrale risarcimento), ed è il fondamento della sentenza del Tribunale di Roma del 20/10/2025 che ha dichiarato "non doversi procedere", determinando la revoca della misura cautelare.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato come condizione di ammissibilità dell'impugnazione: richiede l'esistenza e la persistenza, al momento della decisione, di un interesse diretto, concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. La Corte lo ha esteso anche alle impugnazioni contro provvedimenti de libertate, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione se tale interesse manca.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Invocato come base formale del ricorso per far valere la violazione di legge e il vizio di motivazione; la Corte non ha però esaminato il merito della doglianza perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta.
Sez. U., Sentenza n. 7931 del 16.12.2010 (giurisprudenza citata)
Richiamata per il principio che l'interesse all'impugnazione contro provvedimenti de libertate deve essere pratico, concreto e attuale; la sentenza afferma anche che una mera pretesa teorica di correzione del provvedimento, priva di incidenza pratica sul procedimento, non è sufficiente a garantire l'ammissibilità.
Tribunale di Roma, sentenza 20/10/2025
Provvedimento sopravvenuto che ha dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.; questa pronuncia ha reso inefficace la misura cautelare oggetto del ricorso e ha determinato l'inammissibilità dello stesso per mancanza di interesse.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto di impugnazione viene revocata o resa inefficace prima della decisione, manca l'interesse concreto all'impugnazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p.
- L'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p. comporta la cessazione delle esigenze cautelari e può portare alla dichiarazione di non doversi procedere; in tal caso le impugnazioni contro provvedimenti de libertate diventano spesso prive di interesse pratico.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite esige un interesse attuale e concreto anche per le impugnazioni contro provvedimenti non custodiali: una possibile futura azione di riparazione per ingiusta detenzione giustifica l'impugnazione soltanto se ricorrono condizioni particolari (di norma tipiche delle misure custodiali).
- Quando si impugna una misura de libertate è opportuno verificare tempestivamente l'eventuale sopravvenienza di cause di estinzione o revoca (es. art. 162-ter) e comunicare al difensore ogni atto che possa incidere sull'attualità dell'interesse per evitare sanzioni o spese inutili.
- Se la revoca della misura interviene dopo il deposito del ricorso, il ricorrente può essere esonerato dal pagamento delle spese processuali e delle sanzioni a favore della Cassa delle Ammende se non è ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso.
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