Sentenza n. 2493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 356/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale della pavimentazione di un piazzale antistante un fabbricato, adottata dopo il rigetto di domande di sanatoria edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto il ricorso contro l'acquisizione gratuita. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'atto non individuasse correttamente l'area di sedime dell'abuso e comportasse l'acquisizione illegittima anche di una porzione di area verde e dell'intera viabilità di piano, oltre al piazzale pavimentato. Con il secondo motivo ha dedotto l'incompetenza del responsabile dell'area tecnica, sostenendo che la modifica della convenzione urbanistica spettasse al Consiglio comunale. La vicenda riguardava terreni ricadenti in aree destinate ad attrezzature di servizio pubblico, per le quali le NTA subordinavano l'utilizzazione privata alla stipula di una convenzione con il Comune. L'abuso, consistente nella sistemazione a parcheggio e pavimentazione di parte dell'area, risaliva al 2009 ed era stato oggetto di ordinanza di demolizione, di domande di sanatoria e di una convenzione urbanistica; non essendo stato presentato il progetto esecutivo, il Comune aveva applicato la clausola convenzionale relativa alla risoluzione e all'acquisizione delle opere al patrimonio comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha escluso l'inesatta quantificazione dell'area acquisita, rilevando che il provvedimento richiamava le precedenti ordinanze di demolizione, nelle quali l'area interessata dall'abuso era individuata in circa 2.430 mq, mentre il successivo frazionamento aveva individuato una superficie di 2.321 mq, quindi inferiore. Poiché l'acquisizione costituisce effetto automatico dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, la motivazione dell'atto poteva essere integrata mediante il richiamo alla descrizione degli interventi sanzionati nei precedenti atti. Ha inoltre respinto la censura di incompetenza: l'abuso era anteriore alla convenzione e già sanzionato; la richiesta di modifica della convenzione non trovava fondamento nelle clausole convenzionali, che consentivano modifiche soltanto per adeguamento a nuove previsioni urbanistiche, né risultava raggiunto un accordo tra le parti. La mancata presentazione del progetto esecutivo rendeva quindi applicabile la clausola della convenzione che prevedeva la risoluzione e l'acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale. Spese del grado compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all'inottemperanza all'ordine di demolizione; l'area da acquisire deve essere individuata sulla base dell'area interessata dall'abuso, ma la motivazione dell'atto può risultare anche dal richiamo a precedenti ordinanze di demolizione sufficientemente descrittive.
art. 32, comma 2, NTA del PRG
di proprietà privata, la loro utilizzazione da parte dei proprietari è subordinata alla stipula di un’apposita convenzione con il Comune, finalizzata a stabilire sia le modalità dell’uso pubblico delle attrezzature realizzate, sia le relative garanzie
L'utilizzazione privata delle aree destinate ad attrezzature di servizio pubblico è subordinata alla convenzione urbanistica e alle condizioni in essa stabilite.
art. 16 della convenzione urbanistica
La mancata presentazione del progetto esecutivo comporta la risoluzione della convenzione e l'acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale.
Massime di principio
- In materia di abuso edilizio, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione può essere motivata anche mediante il richiamo alle precedenti ordinanze di demolizione, quando queste individuino sufficientemente l'intervento abusivo e l'area interessata.
- La superficie acquisibile deve essere verificata in relazione all'area interessata dall'abuso; non sussiste un'inesatta quantificazione quando il frazionamento definitivo individui una superficie inferiore a quella già indicata nelle ordinanze di demolizione richiamate dall'atto di acquisizione.
- Una richiesta di modifica di una convenzione urbanistica non attribuisce di per sé al privato il diritto alla rinegoziazione né determina un vizio di incompetenza dell'organo comunale che la respinga, quando la convenzione ammetta modifiche soltanto per adeguamento a nuove previsioni urbanistiche e non sia stato raggiunto alcun accordo modificativo.
- Quando una convenzione urbanistica prevede, in caso di mancata presentazione del progetto esecutivo, la risoluzione dell'accordo e l'acquisizione delle opere realizzate al patrimonio comunale, l'inadempimento della relativa obbligazione legittima l'applicazione di tali conseguenze convenzionali, ferma restando la disciplina pubblicistica dell'abuso edilizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →