Cassazione Penale, Sentenza n. 24964/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per reati di associazione per delinquere (capo e promotore) e numerosi reati fine (falso, corruzione, concussione) con due censure principali limitate alle esigenze cautelari: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'omessa indicazione della scadenza della misura, deducendo l'insussistenza del pericolo di reiterazione in ragione della sospensione dal servizio (dal 23/12/2024), la limitatezza del numero di immobili coinvolti e la vetustà dei fatti; si sosteneva inoltre l'assenza del pericolo di inquinamento probatorio trattandosi prevalentemente di intercettazioni; 2) violazione dell'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., per la mancata considerazione delle condizioni di salute documentate (invalidità 100% con diritto all'accompagnamento secondo verbale INPS) e della consulenza tecnica di parte relativa all'incompatibilità con lo stato detentivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza sia del pericolo di reiterazione che del pericolo di inquinamento probatorio e la necessità della misura custodiale (poi sostituita con arresti domiciliari). La motivazione ha posto rilievo sulla gravità del sistema criminoso e su fatti indicativi di rischio di inquinamento probatorio: timore di denunciare da parte di una teste (possibile subornazione), confezionamento di documenti per esonerare il ricorrente, e sparizione di fascicoli dopo accesso di Polizia Giudiziaria. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la sola sospensione dal servizio, perché non preclude la possibile reiterazione tramite la rete di contatti. Quanto all'omessa indicazione della scadenza della misura, la Corte ha osservato che tale indicazione è necessaria solo quando la misura è fondata esclusivamente sulle esigenze di cui all'art. 274, lett. a). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva già ottenuto gli arresti domiciliari, come dichiarato dal difensore. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha confermato che il pericolo di reiterazione può sussistere anche se il soggetto è stato sospeso dal servizio, quando la motivazione mostra la persistenza della sfera di influenza e la probabilità di rinnovazione delle condotte criminose tramite la rete di contatti; la sospensione non è automaticamente idonea a escludere il periculum
art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
La doglianza con riferimento a questa norma (attinente alla valutazione delle condizioni di salute nel giudizio sulle misure) è stata resa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte non è entrata nel merito della valutazione sanitaria perché il ricorrente aveva già ottenuto la sostituzione con gli arresti domiciliari
art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che l'obbligo di indicare la scadenza della misura cautelare opera solo quando la misura è determinata dalle sole esigenze previste dall'art. 274, lett. a) (e dunque non quando sussistono altre esigenze cautelari quali quelle ex lett. c))
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, "Romano")
Richiamata per il principio secondo cui la sospensione dal servizio non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione nei reati contro la pubblica amministrazione, purché la motivazione spieghi adeguatamente perché la sospensione non incide sul rischio
Massime di principio
- La sospensione dal servizio non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare la persistenza della sfera di influenza, la rete di contatti e fatti post-delictum che possano indicare la capacità di reiterare o di inquinare le prove
- Comportamenti post-delitto (intimidazione di testimoni, costruzione di documenti ex post, sparizione di fascicoli) sono elementi altamente indicativi del pericolo di inquinamento probatorio e giustificano misure custodiali anche quando le prove principali provengono da intercettazioni
- L'obbligo di fissare la scadenza della misura cautelare sussiste solo se la misura è motivata esclusivamente con le esigenze di cui all'art. 274, lett. a); se concorrono altre esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) la mancata indicazione della scadenza non è automaticamente viziante
- Le condizioni di salute documentate possono giustificare la richiesta di misure meno afflittive o di adeguamenti, ma la relativa doglianza può diventare inammissibile se sopraggiungono fatti che rendono priva di interesse la impugnazione (es. ottenimento di una misura sostitutiva prima della decisione)
- In casi di reati contro la pubblica amministrazione l'analisi cautelare richiede una valutazione concreta e motivata dei fattori di rischio (ruolo apicale, organizzazione del sistema criminoso, capacità di influire su terzi) più che un mero accertamento formale della perdita della qualifica pubblicistica
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