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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 1957 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE Agevolazioni ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Annotazione della trasmissione del vincolo ipotecario in seguito a cessione del credito - Applicabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia del Territorio contestava l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 all'imposta ipotecaria dovuta per l'annotazione della trasmissione di ipoteche conseguente alla cessione di crediti derivanti da un finanziamento a medio-lungo termine. In particolare, sosteneva che mancassero il requisito soggettivo in capo alla cessionaria, non qualificata come azienda o istituto di credito, e il requisito oggettivo dell'inerenza della cessione a una nuova operazione di finanziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia del Territorio e ha confermato il diritto della società resistente al rimborso dell'imposta ipotecaria versata senza agevolazione. Ha chiarito che il requisito soggettivo deve riguardare il soggetto cedente, non il cessionario, e che l'esenzione si estende a tutti gli atti e formalità inerenti al finanziamento agevolato, comprese la cessione del credito e l'annotazione della trasmissione dell'ipoteca, purché sussista un rapporto di accessorietà e correlazione con un finanziamento a medio o lungo termine non ancora esaurito. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 10.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 15, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    Sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative [le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine] e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, ... ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti.

    L'agevolazione riguarda l'operazione di finanziamento nel suo complesso e si estende agli atti, alle garanzie e alle formalità a essa accessorie, comprese le cessioni di credito e le annotazioni della trasmissione delle ipoteche.

  • Art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    È richiamato nel contesto della disciplina delle agevolazioni applicabili alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.

  • Art. 6, comma 2, legge 30 aprile 1999, n. 130

    Nel disciplinare la cessione e la cartolarizzazione dei crediti, conferma l'applicazione delle agevolazioni dell'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 alle cessioni di crediti derivanti da finanziamenti.

  • Art. 2843 codice civile

    Disciplina l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria della trasmissione dell'ipoteca, formalità considerata agevolabile quando accessoria a un finanziamento agevolato.

  • Art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244

    La Corte richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017, che ha dichiarato illegittima l'esclusione degli intermediari finanziari dalle agevolazioni nelle condizioni esaminate.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale prevista per i finanziamenti bancari a medio o lungo termine non riguarda soltanto l'atto originario di finanziamento, ma anche gli atti successivi che ne costituiscono sviluppo, modificazione, esecuzione o garanzia.
  • La cessione di un credito derivante da un finanziamento agevolato e la conseguente annotazione della trasmissione dell'ipoteca possono beneficiare dell'esenzione, purché il finanziamento originario sia ancora in essere e sussista un concreto vincolo di accessorietà e correlazione.
  • Il requisito soggettivo relativo alla qualifica di banca o intermediario finanziario deve essere verificato principalmente con riferimento al soggetto cedente che ha posto in essere l'operazione di finanziamento, non necessariamente al cessionario del credito.
  • Non ogni atto collegato indirettamente a un finanziamento beneficia automaticamente dell'esenzione: sono esclusi gli atti con causa autonoma e diversa rispetto al finanziamento agevolato o alle garanzie accessorie.
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare la durata medio-lunga del finanziamento, la qualifica del soggetto finanziatore o cedente, la permanenza del rapporto di finanziamento e il nesso diretto tra cessione del credito, ipoteca e finanziamento originario.

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