Sentenza del 25/01/2022 n. 319 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Società - Verbale di assemblea straordinaria per ripianamento perdite - Riferimento a contratti di finanziamento non registrati - Imposta - Applicazione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava se, in un verbale di assemblea straordinaria registrato (per il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale), la dichiarazione secondo cui i soci vantavano, in pari quote e in proporzione alle partecipazioni sociali, un credito derivante da atti di finanziamento precedentemente effettuati, equivalga a riferimento a contratti di finanziamento non registrati tali da dover essere assoggettati all'imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che, essendo nel verbale registrato esplicitamente affermato che i soci detenevano crediti nei confronti della società in virtù di finanziamenti precedenti effettuati in proporzione alle partecipazioni, quei finanziamenti devono considerarsi soggetti all'imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. Di conseguenza l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata e l'obbligo impositivo sussiste anche se i contratti di finanziamento non erano stati registrati separatamente.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986
L'art. 22 è stato interpretato nel senso che la richiamata menzione in un atto registrato (verbale assembleare) di crediti derivanti da finanziamenti precedenti integra il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di registro anche in relazione ai relativi atti di finanziamento non registrati; il richiamo nell'atto registrato produce gli effetti impositivi previsti dalla norma.
Massime di principio
- La mera menzione, in un atto pubblico o registrato, di rapporti di credito o di finanziamento tra soci e società può far scattare l'obbligo di applicazione dell'imposta di registro sui relativi atti anche se tali contratti non sono stati registrati separatamente.
- Quando si redige un verbale assembleare che richiama o conferma apporti finanziari dei soci, occorre valutare preventivamente le conseguenze fiscali: la registrazione dell'atto potrebbe comportare l'assoggettamento alla tassa per atti relativi ai finanziamenti richiamati.
- Per evitare incertezze e possibili tassazioni successive è preferibile registrare preventivamente i contratti di finanziamento ovvero chiarire nella documentazione se si tratta di conferimenti a titolo di capitale piuttosto che di prestiti, posto che la qualificazione influisce sull'imposizione.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'imposizione anche sulla circostanza che un atto registrato faccia riferimento a rapporti preesistenti non registrati: il richiamo nell'atto costituisce elemento idoneo a integrare il presupposto impositivo.
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