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Sentenza

Sentenza n. 5696/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5655/2025

Giustizia amministrativa202601672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5655/2025, che aveva riconosciuto il beneficio di € 500 annui per la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5655/2025, notificata al Ministero il 9 luglio 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 27 ottobre 2025. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscerle, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, il beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse condizioni previste per il personale di ruolo. Dedotta la persistente inottemperanza, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando i presupposti dell'ottemperanza: il titolo non era stato impugnato e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e fino al pagamento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale; la sentenza precisa le regole per la presentazione della parcella e per il deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio applicabile all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione. In caso di persistente inadempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni costituisce, nel caso deciso, un presupposto per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine concesso all'amministrazione per adempiere.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione è definitivo, è inutilmente decorso il termine dilatorio per l'esecuzione e l'amministrazione persiste nell'inadempimento; il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inosservanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere.
  • Per il commissario ad acta, il termine per presentare la parcella ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 115/2002 decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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