Cassazione Penale, Sentenza n. 41365/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: la Corte d'appello di Milano aveva aumentato la pena per continuazione considerando anche la violazione fiscale di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, che però era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Corte d'appello di Brescia (sentenza del 03/07/2020). Il ricorrente contestava l'aumento (in particolare i sei mesi di reclusione attribuiti per la violazione fiscale) in quanto un reato estinto non poteva legittimamente concorrere alla determinazione della continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: la Corte d'appello di Milano, con provvedimento di correzione di errore materiale, aveva già rideterminato la pena complessiva per i reati ritenuti avvinti dalla continuazione in anni quattro di reclusione (riducendo l'aumento contestato). Il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso. Pertanto non sono state ulteriori statuizioni e il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza ulteriori conseguenze.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
La norma è richiamata in relazione al reato per il quale Falcone era stato condannato dalla prima sentenza (ritenuto più grave) e che ha inciso sulla determinazione della pena complessiva
art. 5 d.lgs. 74/2000
Individua la fattispecie di violazione fiscale che la Corte d'appello di Brescia aveva dichiarato estinta per prescrizione; la sentenza mette in luce il problema di utilizzare un reato estinto ai fini dell'aumento per continuazione
disciplina della continuazione (principio giurisprudenziale)
La continuazione consente la determinazione di una pena aumentata quando più reati sono ritenuti uniti da un vincolo di continuazione; tuttavia, se un reato è estinto (es. per prescrizione), non può legittimamente concorrere a fondare un aumento penale
Massime di principio
- Se uno dei reati ritenuti in continuazione è stato dichiarato estinto (ad esempio per prescrizione), quel reato non può essere utilizzato per giustificare un aumento di pena dovuto alla continuazione.
- La correzione di un errore materiale da parte del giudice d'appello che realizza l'effetto richiesto dal ricorrente fa venir meno l'interesse al giudizio di legittimità: il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso, se intervenuta dopo che il risultato desiderato è stato conseguito, non impedisce la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse e in genere è più favorevole rispetto ad altre forme di estinzione dell'impugnazione (evita condanna alle spese).
- In situazioni simili è opportuno verificare preventivamente: a) se vi sono provvedimenti che hanno dichiarato l'estinzione di singoli reati; b) se il giudice di merito ha correttamente computato la continuazione; c) la possibilità di chiedere correzione di errori materiali prima di procedere in Cassazione.
- Il Procuratore Generale può richiedere una statuizione parziale (es. annullamento limitato all'aumento illegittimo) e la Corte di legittimità valuterà anche l'esistenza dell'interesse residuo all'impugnazione prima di entrare nel merito.
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