Sentenza n. 5378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 13566/2022, resa tra le parti il 21/10/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE di decadenza dal diritto ai certificati bianchi e dagli incentivi, connesso al rigetto di alcune richieste di verifica e certificazione dei risparmi
Esito
La controversia
L'impresa aveva presentato una Proposta di Progetto e Programma di Misura e successive Richieste di Verifica e Certificazione per accedere al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica previsto dal d.m. 18 dicembre 2012. Dopo l'approvazione iniziale della proposta e l'emissione dei primi certificati bianchi, il GSE aveva avviato un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 e dell'art. 12, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017, concludendolo con la decadenza dagli incentivi. In primo grado erano stati dedotti cinque motivi, seguiti da cinque ricorsi per motivi aggiunti contro atti sopravvenuti; il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società ha articolato dieci motivi, contestando la legittimità della decadenza e degli atti connessi, nonché chiedendo l'accertamento del diritto alla percezione dei certificati bianchi e misure consequenziali, anche in forma specifica. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione sulla data di completamento e attivazione dell'impianto e sulla correttezza dell'algoritmo di calcolo dei risparmi. Successivamente, a seguito dell'adozione da parte del GSE di un nuovo regolamento sulla classificazione delle violazioni e delle percentuali di decurtazione, la società ha presentato istanza di riesame. Il GSE, con provvedimento del 27 maggio 2026, ha sostituito il rigetto di alcune richieste e la decadenza con una decurtazione del 25% dell'incentivo inizialmente riconosciuto. Per tale ragione l'appellante ha rinunciato all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, non residuando una domanda da decidere nel merito. Ha compensato integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, in conformità alla richiesta congiunta. Ha invece posto le spese della verificazione a carico di entrambe le parti in misura pari alla metà ciascuna. La verificazione non aveva chiarito in modo incontrovertibile la data di avvio dei risparmi, anche per la non esaustività della documentazione prodotta dall'impresa; tuttavia aveva evidenziato difficoltà interpretative sull'algoritmo di calcolo e elementi favorevoli alla tesi dell'impresa. Il compenso del verificatore non è stato liquidato nell'immediato: il verificatore dovrà ripresentare la parcella, da determinare secondo i criteri degli onorari a percentuale oppure, quando tali criteri non siano applicabili, secondo il sistema delle vacazioni, senza utilizzare il diverso costo orario del personale universitario. Il relativo importo sarà liquidato con separato decreto.
Norme richiamate
art. 34 c.p.a.
Richiamato nella domanda originaria per la richiesta di condanna dell'amministrazione all'adozione delle misure consequenziali necessarie alla tutela della situazione giuridica dedotta.
art. 42 d.lgs. 28/2011
Costituisce la base normativa del procedimento di verifica avviato dal GSE, concluso con il provvedimento originario di decadenza dagli incentivi.
art. 12, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017
Richiamato quale ulteriore fondamento del procedimento di verifica e della decadenza disposta dal GSE.
art. 66 c.p.a.
Ha consentito al Consiglio di Stato di disporre una verificazione per accertare la data di completamento e attivazione dell'impianto e la correttezza dell'algoritmo di calcolo dei risparmi.
art. 275 d.P.R. 115/2002
Stabilisce che la misura degli onorari degli ausiliari del magistrato è disciplinata dalle tabelle previste dalla normativa applicabile.
art. 1 d.m. 30 maggio 2002
Impone, per la liquidazione del compenso del verificatore, il ricorso agli onorari a percentuale quando applicabili e, in mancanza, al criterio delle vacazioni parametrato al tempo necessario.
art. 4, comma 2, l. 319/1980
La disciplina delle vacazioni è richiamata nel testo nella parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale quanto alla liquidazione inferiore delle vacazioni successive alla prima.
art. 2058 c.c.
Richiamato nella domanda di primo grado quale fondamento della richiesta di risarcimento in forma specifica.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, se ritualmente acquisita e non residua una domanda da decidere, impone al giudice di prenderne atto senza esaminare nel merito i motivi d'impugnazione; le spese possono essere integralmente compensate quando le parti concordino in tal senso.
- Le spese di una verificazione possono essere ripartite tra le parti in misura paritaria quando l'accertamento non risolva integralmente tutti i profili controversi e presenti elementi utili, anche se non decisivi, per entrambe le rispettive tesi.
- La documentazione non esaustiva prodotta dalla parte può giustificare una sua corresponsabilità nella mancata definizione dell'accertamento tecnico; tuttavia, ove l'amministrazione avrebbe potuto colmare le lacune mediante approfondimenti istruttori, tale circostanza può concorrere alla ripartizione delle spese di verificazione.
- Il compenso del verificatore deve essere liquidato secondo i criteri normativi degli onorari a percentuale o, quando questi non siano applicabili, secondo il sistema delle vacazioni; non è legittimo sostituire tali criteri con il costo orario del personale universitario impiegato nell'attività tecnica.
- Quando il giudice rinvia la liquidazione del compenso dell'ausiliario alla presentazione di una nuova parcella, la parcella deve rispettare il criterio di liquidazione individuato dal giudice e può tenere conto dell'eventuale maggiorazione prevista per la complessità dell'incarico, ove richiesta e giustificata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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