Sentenza n. 1274/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato nascente - dal decreto ingiuntivo n. 256/2025 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione lavoro; - della sentenza n. 1715/2025 del medesimo Tribunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 256/2025 e della sentenza n. 1715/2025 del Tribunale di Messina, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 256/2025, con il quale l’Azienda Ospedaliera Papardo era stata condannata al pagamento di euro 21.209,34, oltre accessori, alla consegna di documentazione retributiva e delle presenze lavorative e alla rifusione delle spese di lite, nonché alla sentenza n. 1715/2025, che aveva rigettato l’opposizione e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto, condannando inoltre l’Azienda alle spese del relativo giudizio. I titoli erano stati notificati ed erano passati in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione agli obblighi. È stato inoltre chiesto il rimborso delle spese di registrazione e la nomina di un Commissario ad acta. L’Azienda, ritualmente evocata, non si è costituita. Il ricorso è stato fondato anche sull’assenza di prova dell’integrale adempimento, rilevando che, una volta provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spettava all’Amministrazione dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: i titoli esecutivi erano stati ritualmente notificati e passati in giudicato, era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l’esatto e integrale adempimento dell’Azienda. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, provato dai ricorrenti il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione e l’ammontare dei crediti, spettava all’Azienda provare l’estinzione delle obbligazioni, prova non fornita. È stata ordinata l’integrale esecuzione dei titoli entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni su istanza della parte interessata. È stata invece respinta la richiesta di rimborso delle spese di registrazione, poiché non era stato documentato il relativo esborso. L’Azienda è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza ai titoli giudiziari, esercitata per ottenere l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza passati in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, incombe sull’Amministrazione obbligata l’onere di dimostrare l’integrale estinzione delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziario notificato e passato in giudicato, il creditore deve provare il titolo, la sua definitività e la mancata esecuzione; una volta assolto tale onere, spetta all’Amministrazione debitrice dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione, inclusa l’eventuale integrale esecuzione.
- L’assenza di prova dell’integrale adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo giudiziario giustifica l’ordine del giudice amministrativo di esecuzione entro un termine assegnato, anche quando il titolo imponga contestualmente il pagamento di somme e la consegna di documenti.
- In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all’esecuzione.
- Il rimborso delle spese di registrazione dei provvedimenti giudiziari non può essere riconosciuto nel giudizio di ottemperanza se il ricorrente non documenta l’effettivo esborso.
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