Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1204/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, dell'ordinanza n.188 del 10.7.2025 del Sindaco del comune di Gragnano e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202503980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che disponeva la chiusura notturna, dalle ore 22 alle ore 6, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande nel territorio comunale, fino al 30 settembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, gestore di due attività di vendita mediante distributori automatici, ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 50 TUEL, deducendo: difetto di istruttoria, perché il Comune non avrebbe verificato concretamente l'esistenza dei fenomeni di disturbo, bivacco, consumo di alcol e vandalismo né il loro nesso con i distributori automatici; difetto dei presupposti e violazione dell'art. 50 TUEL, per l'assenza di una situazione contingibile e urgente non fronteggiabile con gli strumenti ordinari; violazione del principio di proporzionalità e ulteriore difetto di istruttoria, poiché la chiusura indiscriminata colpiva anche la vendita di alimenti, bevande analcoliche e altri prodotti, mentre i distributori erano programmati per impedire la vendita di alcolici ai minori e per interrompere automaticamente la vendita di alcolici dalle ore 24 alle ore 6; disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione della concorrenza, perché il divieto riguardava soltanto i distributori automatici e non i tradizionali esercizi di somministrazione, rimasti liberi di vendere bevande alcoliche durante una parte dell'orario notturno. È stata altresì proposta domanda risarcitoria. Nelle more, il giudice monocratico aveva limitato il divieto alla sola vendita di bevande alcoliche e il collegio aveva accolto la tutela cautelare. Decorso il termine di efficacia dell'ordinanza, la ricorrente ha insistito per l'accertamento della sua illegittimità ai fini risarcitori.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il termine di efficacia dell'ordinanza era integralmente decorso e l'annullamento non avrebbe prodotto effetti concreti. Il giudice ha tuttavia esaminato la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto, ritenendola ammissibile e fondata in funzione della domanda risarcitoria già contenuta nel ricorso. Il TAR ha qualificato il potere esercitato come quello previsto dall'art. 50, comma 5, TUEL, rilevando che il comma 7-bis riguarda una diversa fattispecie: ordinanze non contingibili e urgenti, riferite a determinate aree interessate da aggregazione notturna, soggette a partecipazione procedimentale e a una durata massima di trenta giorni. Nel merito, ha rilevato che il grave degrado e il pregiudizio alla vivibilità urbana erano stati meramente affermati, senza adeguati accertamenti sulle cause e sul rapporto con l'attività dei distributori. Ha inoltre ritenuto direttamente contrario all'art. 50, comma 5, il divieto esteso ad alimenti e bevande non alcoliche e agli altri prodotti, non essendo stato dimostrato uno specifico nesso causale che giustificasse tale estensione. Anche limitando la misura agli alcolici, l'ordinanza è stata giudicata irragionevole e sproporzionata, perché vietava la vendita soltanto ai distributori automatici, lasciando operativi gli esercizi tradizionali di somministrazione e determinando disparità di trattamento e distorsione della concorrenza. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e difetto di prova: la ricorrente non aveva dimostrato, neppure presuntivamente, la perdita di guadagni derivante dal divieto effettivamente subito, limitato in concreto alla vendita di alcolici tra le ore 22 e le 24 dal 1° agosto al 9 settembre 2025. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con declaratoria di illegittimità dell'ordinanza e rigetto del risarcimento; il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    provvedimenti contingibili e urgenti adottabili “in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”

    Il potere contingibile e urgente richiede un'effettiva situazione di grave incuria, degrado o pregiudizio della vivibilità urbana, adeguatamente accertata, nonché una motivazione specifica sul nesso causale tra la misura adottata e i fenomeni da fronteggiare. La disposizione consente limitazioni degli orari con riferimento alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; l'estensione ad altri alimenti o bevande richiede comunque una puntuale dimostrazione del nesso causale.

  • art. 50, comma 7-bis, d.lgs. 267/2000

    “al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone [...] o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, il Sindaco può “disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente” limitazioni degli orari

    Il comma 7-bis disciplina un potere distinto da quello contingibile e urgente del comma 5: riguarda determinate aree interessate da rilevante afflusso o aggregazione notturna, richiede il rispetto della partecipazione procedimentale e non consente una durata superiore a trenta giorni.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il richiamo contenuto nell'art. 50, comma 7-bis, conferma l'obbligo di partecipazione procedimentale per le ordinanze non contingibili e urgenti adottate in base a tale disposizione.

Massime di principio

  • L'esercizio del potere sindacale contingibile e urgente previsto dall'art. 50, comma 5, TUEL richiede l'accertamento concreto di una situazione attuale di grave incuria, degrado o pregiudizio della vivibilità urbana; il mero richiamo a segnalazioni generiche non è sufficiente.
  • Un'ordinanza contingibile e urgente deve indicare, sulla base di un'istruttoria adeguata, il nesso causale tra l'attività economica destinataria della limitazione e i fenomeni di degrado o turbativa che l'amministrazione intende fronteggiare.
  • La limitazione degli orari prevista dall'art. 50, comma 5, TUEL non può essere estesa indistintamente alla vendita di alimenti, bevande non alcoliche o altri prodotti senza una specifica dimostrazione della necessità e del nesso causale della misura; in mancanza, l'estensione viola direttamente i limiti del potere attribuito dalla legge.
  • Una misura volta a impedire la vendita notturna di bevande alcoliche è irragionevole e sproporzionata se colpisce soltanto una categoria di operatori, come i distributori automatici, lasciando liberi gli esercizi tradizionali che offrono gli stessi prodotti nello stesso arco temporale.
  • Il comma 7-bis dell'art. 50 TUEL attribuisce un potere diverso da quello del comma 5: consente ordinanze non contingibili e urgenti riferite a determinate aree interessate da afflusso o aggregazione notturna, nel rispetto della partecipazione procedimentale e per una durata non superiore a trenta giorni.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.