Cassazione Civile, Ordinanza n. 33049/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore della controparte, oltre agli interessi legali, e ha mantenuto la statuizione sulle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da attivazioni di forniture di gas ed energia elettrica in favore di una società che aveva rifiutato le proposte contrattuali perché mai sottoscritte dal proprio legale rappresentante. Nonostante ciò, il fornitore aveva continuato per un certo periodo a erogare le prestazioni e a richiederne il pagamento. In un primo giudizio era stata accertata l’inesistenza di un valido titolo contrattuale e respinta la domanda di pagamento del fornitore. In un secondo giudizio, il fornitore ha agito ex art. 2041 c.c. per ottenere un indennizzo per l’arricchimento senza causa, quantificato secondo una delibera dell’Autorità per l’energia; la convenuta ha proposto riconvenzionale per la restituzione di somme pagate senza titolo per errore. Il tribunale ha respinto la domanda del fornitore e accolto quella riconvenzionale, ma la corte d’appello ha riformato la decisione, riconoscendo l’arricchimento senza causa e condannando la società convenuta all’indennizzo, oltre a rigettare la domanda restitutoria e a porre le spese a suo carico. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) violazione del requisito di sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa, sostenendo che il fornitore avrebbe potuto agire contro il proprio agente responsabile delle false sottoscrizioni; 2) violazione dei presupposti dell’arricchimento senza causa, contestando che la fornitura fosse stata "imposta" e che, in presenza di somministrazioni non richieste e della disciplina consumeristica/di settore, non fosse dovuto alcun indennizzo, nonché lamentando il mancato rilievo dei principi di buona fede e correttezza; 3) nullità della decisione sulle spese per mancata compensazione in ragione della novità della questione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha riconosciuto la correttezza del richiamo al principio generale di cui nemo locupletari potest alterius iactura, ma ha comunque respinto il secondo motivo affermando che, nel caso concreto, l’arricchimento derivava da una prestazione effettivamente ricevuta e non da un mero arricchimento imposto in senso ostativo; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, rilevando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L’azione di arricchimento senza causa è ammessa quando vi sia uno spostamento patrimoniale senza giusta causa; la Corte ribadisce che il rimedio opera anche nei rapporti tra privati e che, nel caso concreto, la prestazione ricevuta dalla convenuta giustificava l’indennizzo.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come azione alternativa teoricamente esperibile verso terzi; la Corte osserva che il tema non è decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione controlla solo il rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato.
Delibera AEEG n. 153/2012
Usata come criterio di quantificazione dell’indennizzo per somministrazioni non richieste; la Corte ne considera il richiamo nel caso concreto ai fini della quantificazione dell’indennizzo.
Massime di principio
- L’azione di arricchimento senza causa conserva natura sussidiaria, ma il relativo divieto va apprezzato in relazione alla concreta ratio della pretesa: non è decisivo che esistano potenziali azioni verso terzi se la domanda proposta concerne l’utilità conseguita dall’arricchito e non il danno da fatto illecito del terzo.
- Nel caso di prestazioni di fatto ricevute senza valido titolo, l’arricchimento senza causa può essere configurato anche tra privati quando il beneficiario abbia tratto un’utilità economica apprezzabile da una somministrazione effettivamente eseguita; non basta invocare in astratto l’assenza di volontà del beneficiario se la prestazione è stata comunque ricevuta e utilizzata.
- L’"arricchimento imposto" non opera come regola di esclusione automatica dell’indennizzo in ogni controversia tra privati: occorre distinguere tra mero arricchimento coattivo e arricchimento derivante da una prestazione altrui effettivamente fruita, rispetto al quale la giusta causa va verificata in concreto.
- La compensazione delle spese di lite è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, non il mancato riconoscimento della compensazione per novità o difficoltà della questione.
- Quando la quantificazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c. sia ricavata da parametri regolatori o amministrativi di settore, tale criterio può essere utilizzato come base di liquidazione dell’equivalente economico della prestazione ricevuta.
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