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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23079/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per falsità personale. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 495 c.p., sostenendo che il documento tedesco indicato come "duldung" fosse stato erroneamente qualificato come documento di identificazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata, poiché la condanna era fondata sulla falsa dichiarazione resa sulle proprie generalità; rispetto a tale profilo, la natura del documento non era decisiva.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La fattispecie è stata ritenuta integrata dalla falsa dichiarazione sulle proprie generalità; la qualificazione del documento esibito non era decisiva rispetto al profilo contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulle proprie generalità, il fulcro della condotta è la falsità della dichiarazione resa, non la sola natura del documento eventualmente esibito a supporto.
  • Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su un profilo non decisivo rispetto al fatto accertato.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e può giustificare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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