L.R. Umbria 18/2014
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e ulteriore modificazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 20/2008 sul CAL: ne ridefinisce funzioni, composizione, elezione, rinnovo, sedute e gettoni di presenza, con norme di prima applicazione per il rinnovo entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Proroga inoltre al 30 giugno 2015 un termine della l.r. 8/2013. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) dell’Umbria e proroga di termini in materia di entrate/spese regionali
Modifiche alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria
La legge interviene sulla l.r. Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, ridefinendo in modo organico funzioni, composizione, modalità di elezione, rinnovo e funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali (CAL). Interviene inoltre su una disposizione della l.r. 9 aprile 2013, n. 8, prorogando un termine già previsto in materia di entrate e spese regionali.
Funzioni e competenze del CAL
Il CAL è qualificato come organo di raccordo istituzionale con funzioni consultive, propositive e di rappresentanza degli enti locali. Esprime pareri obbligatori all’Assemblea legislativa su:
- atti di programmazione regionale generale;
- disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale;
- disegno di legge di rendiconto generale della Regione;
- atti relativi ad attribuzione ed esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze di Comuni e Province.
Può inoltre formulare osservazioni su altri atti sottoposti all’Assemblea, svolgere attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui temi di interesse degli enti locali, rappresentare le istanze degli enti locali nel processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari, proporre il conflitto di legittimità costituzionale contro leggi statali lesive delle competenze locali, esercitare l’iniziativa legislativa regionale e rendere parere obbligatorio non vincolante alla Giunta nell’esercizio del potere sostitutivo. Entro il 31 marzo di ogni anno trasmette un rapporto sulla propria attività dell’anno precedente.
Procedimento per i pareri
Il Presidente dell’Assemblea legislativa trasmette al CAL gli atti per i quali è richiesto il parere, salvo che la Giunta non lo abbia già chiesto per gli atti di propria competenza. I termini ordinari sono:
- 20 giorni per gli atti di programmazione generale, per gli atti su funzioni e competenze locali e per le osservazioni richieste su altri atti;
- 10 giorni per bilancio e rendiconto.
In caso di urgenza i termini possono essere ridotti fino alla metà con motivazione. Se il termine decorre inutilmente, si prescinde dal parere; se il parere arriva tardi ma prima della conclusione dell’esame in Commissione, vale come osservazione. Nei casi in cui la Giunta chieda preventivamente il parere, essa può deliberare comunque se il termine scade inutilmente, ma deve motivare l’eventuale rigetto e comunicarlo all’Assemblea. Se la Commissione apporta modifiche ampie e sostanziali all’atto già esaminato, può essere richiesto un nuovo parere, da rendere entro 7 giorni. Se l’Assemblea non si conforma al parere obbligatorio sulle competenze locali, decide a maggioranza assoluta.
Composizione e sede del CAL
Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.
Sono membri di diritto:
- i Presidenti delle Province dell’Umbria;
- i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti.
Sono membri elettivi:
- 10 consiglieri comunali di Comuni con almeno 15.000 abitanti;
- 6 rappresentanti dei Comuni tra 5.001 e 14.999 abitanti, di cui 3 sindaci e 3 consiglieri comunali;
- 8 rappresentanti dei Comuni fino a 5.000 abitanti, di cui 5 sindaci e 3 consiglieri comunali.
La popolazione si determina sulla base dei dati ISTAT più recenti alla data di adozione dell’atto di convocazione delle assemblee elettorali. Il CAL ha sede legale presso l’Assemblea legislativa dell’Umbria.
Elezione dei componenti elettivi
Per i consiglieri comunali dei Comuni con almeno 15.000 abitanti, il Presidente dell’Assemblea convoca un’assemblea degli elettori composta da tre delegati per ciascun Comune interessato. I Comuni che non designano i delegati entro il termine fissato non partecipano. L’elezione avviene a scrutinio segreto su liste plurinominali sottoscritte da almeno sei delegati aventi diritto al voto e presentate entro le ore 12 del quindicesimo giorno precedente l’elezione.
Per i rappresentanti dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, i sindaci sono eletti dall’assemblea dei sindaci, mentre i consiglieri comunali sono eletti da un’assemblea di due delegati per Comune. Anche in questo caso l’elezione avviene a scrutinio segreto su liste distinte, presentate entro le ore 12 del quindicesimo giorno precedente. Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 12% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi.
Per l’elezione dei membri di Comuni fino a 5.000 abitanti si applicano le stesse regole, salvo che all’assemblea dei consiglieri partecipa un solo delegato per Comune. I delegati devono essere individuati dai Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze, nei casi previsti. Le liste devono avere l’accettazione delle candidature, rispettare il limite massimo di due terzi di candidati dello stesso genere e assicurare un’adeguata rappresentanza territoriale. In caso di parità di voti è eletto il più giovane.
Insediamento, regolamento e funzionamento interno
La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano fino all’elezione del Presidente. Il regolamento interno del CAL, prima dell’approvazione, è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che può formulare osservazioni sul raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Assemblea legislativa. È stata abrogata la precedente previsione del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 20/2008.
Rinnovo, sostituzioni e durata delle cariche
Il CAL viene rinnovato, per la quota dei componenti elettivi, in occasione di elezioni amministrative che coinvolgano oltre il 50% dei Comuni della Regione. L’atto di convocazione delle assemblee elettorali deve essere trasmesso ai Comuni interessati entro 60 giorni dal primo turno delle elezioni amministrative.
Per la sostituzione dei componenti decaduti si procede con il primo dei non eletti secondo le regole elettorali. Se non vi sono candidati disponibili nella lista dei non eletti, il CAL continua a operare con i componenti rimasti in carica fino alla nuova elezione generale; se tuttavia decadono più di un sesto dei membri elettivi, si procede al rinnovo.
Gettoni di presenza e oneri economici
Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è previsto un gettone di presenza:
- 25 euro per i membri sindaci;
- 75 euro per i consiglieri comunali e per i componenti dell’Ufficio di Presidenza.
L’importo è rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT in relazione al costo della vita.
Prime applicazioni
In sede di prima applicazione, l’atto di convocazione delle assemblee elettorali per il rinnovo del CAL deve essere trasmesso dagli uffici competenti dell’Assemblea legislativa entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Entro 30 giorni dall’insediamento, il CAL deve adeguare il proprio regolamento interno alle nuove disposizioni sui Capi II e III della l.r. 20/2008.
Proroga di un termine nella l.r. 8/2013
La legge proroga dal 31 ottobre 2014 al 30 giugno 2015 il termine previsto dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. Umbria 9 aprile 2013, n. 8.
Norma finanziaria ed entrata in vigore
Per il 2014 le spese connesse alle operazioni di rinnovo del CAL sono coperte con le risorse già stanziate dall’articolo 7 della l.r. 14/2014, per complessivi 5.000 euro. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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