L.R. Umbria 22/2014
Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 20/2003 sugli indennizzi per danni agli allevatori causati dalla febbre catarrale dei ruminanti (blue tongue) e dalla vaccinazione obbligatoria. Ridefinisce oggetto, interventi e misure degli aiuti, e limita l’applicazione per i danni da morte dei capi e smaltimento carcasse ai casi successivi al 22 agosto 2014. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina degli indennizzi per danni da blue tongue negli allevamenti umbri
Modifiche alla disciplina degli indennizzi per la blue tongue in Umbria
La legge regionale dell’Umbria 27 novembre 2014, n. 22 interviene sulla l.r. 20/2003, aggiornandone titolo, oggetto, tipologie di danno indennizzabili e criteri di quantificazione. La disciplina riguarda le aziende agricole con allevamento ovino, caprino, bovino e bufalino nel territorio regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La finalità è quella di indennizzare gli eventuali danni conseguenti:
- all’insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus);
- alla vaccinazione obbligatoria disposta nell’ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.
Il titolo della legge originaria viene modificato per evidenziare che gli interventi sono destinati agli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all’epidemia della febbre catarrale dei ruminanti.
Tipologia degli interventi e danni indennizzabili
Gli interventi consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno, riconoscibile nei casi previsti dalla legge.
In caso di insorgenza della malattia, l’indennizzo riguarda:
- la morte dei capi;
- lo smaltimento delle carcasse.
In caso di vaccinazione obbligatoria, l’indennizzo riguarda:
- gli aborti;
- la morte dei capi;
- lo smaltimento delle carcasse;
- la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
- il deprezzamento post sblocco;
- la riduzione della natalità;
- la riduzione della produzione lattea.
Misura degli aiuti
Per la morte dei capi, sia per effetto della malattia in allevamenti sede di focolai sia per effetto della vaccinazione obbligatoria, l’indennizzo è pari al 90% del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi ISMEA, ed è subordinato alla certificazione del Servizio veterinario della competente Azienda USL. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge n. 218/1988.
Per l’aborto tardivo conseguente alla vaccinazione obbligatoria, l’indennizzo è pari al 90% del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, se l’aborto avviene nell’ultimo periodo di gestazione entro 40 giorni dalla vaccinazione e risulta certificato dal Servizio veterinario competente.
Per lo smaltimento delle carcasse è riconosciuto l’80% della spesa effettivamente sostenuta, documentata da fattura, per tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste; il contributo non può superare:
- euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina;
- euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina.
Per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, l’indennizzo è pari all’80% del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del 10% e sulla base dei dati dell’anno precedente con uguale numero di fattrici.
Per la riduzione della produzione lattea, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, l’indennizzo è pari al 70% del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del 10%, sulla base delle fatture del periodo del danno confrontate con quelle dello stesso periodo dell’anno precedente.
Per mancata movimentazione dovuta a blocco veterinario e per deprezzamento post sblocco, il risarcimento è diversificato per specie e categoria:
- per la mancata movimentazione, è rapportato ai costi della razione alimentare giornaliera e al numero di giorni di blocco, con franchigia di 20 giorni;
- per il deprezzamento post sblocco, è riconosciuto quando la riduzione dei prezzi di mercato, riferiti ai prezzi ISMEA, supera il 5%.
Limite temporale di applicazione
La legge stabilisce che l’indennizzo per la morte dei capi da insorgenza della malattia e quello per lo smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia possono essere concessi solo per i casi di morte avvenuti successivamente al 22 agosto 2014, purché certificati secondo le modalità previste dalla disciplina richiamata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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