L.R. Umbria 19/2014
Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali. (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dell’Umbria valorizza le discipline bionaturali, istituendo un elenco dei soggetti formatori e un elenco ricognitivo degli operatori, oltre a un Comitato tecnico consultivo. Prevede criteri e procedure demandati alla Giunta regionale e nessun nuovo onere finanziario. È una disciplina di settore, tuttora riferita all’organizzazione regionale delle attività.
Valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali
Valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali
La legge disciplina, per la Regione Umbria, la valorizzazione delle discipline bionaturali e gli strumenti organizzativi per favorirne il coordinamento, la qualificazione dell’offerta e la promozione presso gli operatori e i cittadini.
Finalità e nozione di discipline bionaturali
La Regione persegue la valorizzazione delle discipline bionaturali favorendo il coordinamento tra gli operatori e la qualificazione dei servizi offerti. Per discipline bionaturali si intendono le attività e pratiche individuate dalla Giunta regionale con proprio atto, finalizzate al mantenimento o recupero del benessere della persona e al miglioramento della qualità di vita. Tali pratiche:
- non hanno carattere di prestazione sanitaria;
- tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo;
- utilizzano metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici di origine.
Elenco regionale dei soggetti che offrono formazione
Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito un elenco regionale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, organizzato per aree omogenee di disciplina. L’iscrizione è riservata ai soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi definiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico.
In fase di prima applicazione, e fino alla definizione di tali standard e requisiti, possono chiedere l’iscrizione i soggetti che abbiano svolto formazione nelle discipline bionaturali da almeno cinque anni.
Reti del benessere e associazioni professionali
La Regione promuove la costituzione di reti del benessere tra gli operatori in discipline bionaturali, attraverso associazioni professionali costituite ai sensi della legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate. Le reti adottano regole comportamentali e protocolli di garanzia delle prestazioni, anche mediante un marchio di qualità, al fine di assicurare la qualità delle attività esercitate.
Elenco regionale ricognitivo degli operatori
Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito anche un elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali. L’iscrizione avviene su richiesta dell’operatore, anche per il tramite delle associazioni professionali. L’iscrizione consente alla struttura regionale la verifica dei requisiti dichiarati.
La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico, definisce modalità, procedure e documentazione necessarie per l’iscrizione.
Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali
È istituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico con durata quadriennale, con funzioni consultive, di confronto e di proposta. È presieduto dall’assessore competente o da un suo delegato e vi partecipano, secondo le previsioni di legge, rappresentanti delle reti del benessere, dirigenti regionali competenti, un rappresentante dei consumatori e rappresentanti degli enti di formazione che operano da almeno due anni, se ne fanno richiesta.
Il Comitato può essere integrato, in relazione agli argomenti trattati, con altri dirigenti regionali ed esperti. Le sue funzioni principali sono:
- proporre alla Giunta gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi per l’iscrizione all’elenco dei soggetti formatori;
- individuare regole di comportamento uniformi per i soggetti iscritti;
- proporre iniziative di valorizzazione dell’offerta delle prestazioni;
- proporre iniziative di informazione ed educazione della cittadinanza.
Le modalità di funzionamento e i requisiti per la designazione dei componenti sono stabiliti dalla Giunta. La partecipazione è gratuita. In prima applicazione, la nomina del Comitato è prevista entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Monitoraggio e relazione alla Commissione consiliare
Ogni due anni la Giunta regionale deve presentare alla competente Commissione consiliare permanente dell’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
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