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Legge

L.R. Umbria 17/2014

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34 .

Normativa regionaleL.R. Umbria 17/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria la tutela dei consumatori e degli utenti, istituisce il Registro regionale delle associazioni rappresentative e la Consulta regionale, definisce programmazione e contributi annuali per iniziative, sportelli e progetti, e detta norme transitorie e finali. Abroga la precedente L.R. 34/1987 e successive modifiche. Le misure finanziarie richiamate riguardano soprattutto il 2014-2015 e gli esercizi successivi secondo le leggi di bilancio.

Tutela dei consumatori e degli utenti; registro associazioni e consulta regionale

Tutela dei consumatori e degli utenti in Umbria

La legge regionale dell’Umbria disciplina gli interventi per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in attuazione dello Statuto regionale e nel rispetto della normativa europea e statale. Il provvedimento struttura il sistema regionale intorno a un Registro delle associazioni rappresentative, a una Consulta regionale e a un programma annuale di interventi e finanziamenti.

Finalità e impostazione generale

La Regione persegue la tutela della salute, degli interessi economici e giuridici dei consumatori e utenti, il diritto a informazione e pubblicità corrette, l’educazione al consumo critico e consapevole, il miglioramento di sicurezza e qualità di prodotti e servizi, il sostegno all’associazionismo e la partecipazione dei consumatori allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale d’impresa.

Per raggiungere tali obiettivi la Regione:

  • riconosce le associazioni dei consumatori e degli utenti come soggetti negoziali dei diritti disponibili, nei limiti della legislazione vigente;
  • favorisce il coinvolgimento delle associazioni iscritte nel Registro regionale;
  • promuove formazione, aggiornamento, conciliazione, contrasto al carovita, consumo etico e valorizzazione dei prodotti di qualità del territorio;
  • sostiene attività di studio e ricerca in materia di consumerismo.

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

È istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale. L’iscrizione è subordinata a requisiti stringenti di anzianità, democraticità, rappresentatività e radicamento territoriale.

I requisiti principali comprendono:

  • costituzione da almeno due anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, statuto a base democratica e scopo esclusivo di tutela dei consumatori, senza fini di lucro;
  • effettiva rappresentatività sociale;
  • struttura regionale e decentrata sul territorio;
  • attività continuativa in Umbria nei due anni precedenti la domanda;
  • sito internet o sezione regionale costantemente aggiornati;
  • assenza di condanne passate in giudicato dei legali rappresentanti e assenza di incompatibilità legate a cariche pubbliche, politiche, sindacali o imprenditoriali nei settori interessati.

La rappresentatività è dimostrata da un numero minimo di iscritti residenti in Umbria pari allo 0,5 per mille dei residenti, distribuiti in almeno sette comuni, con almeno venti iscritti per ciascuno dei sette comuni. Gli iscritti devono essere consumatori o utenti ai sensi del Codice del consumo e l’adesione e la quota associativa devono essere rinnovate almeno ogni due anni.

La struttura regionale e decentrata richiede:

  • carattere regionale dell’associazione o articolazione regionale autonoma;
  • sede legale in Umbria, priva di barriere architettoniche, dove siano conservati registri e atti fondamentali;
  • almeno quattro sportelli sul territorio regionale, gestiti autonomamente o in forma coordinata.

Lo sportello è il luogo fisico, accessibile e aperto almeno una volta ogni sette giorni, dove si forniscono informazioni e assistenza ai cittadini e si gestiscono le relative pratiche. La Giunta può stabilire ulteriori requisiti degli sportelli.

L’attività continuativa è documentata tramite apertura anticipata di sede e sportelli, iniziative svolte nel biennio, bilanci o rendiconti approvati e dichiarazioni su procedimenti attivati, iniziative informative e partecipazioni a convegni/progetti finanziati.

Procedura di iscrizione, obblighi annuali e pubblicità del Registro

Le associazioni in possesso dei requisiti presentano domanda alla struttura regionale competente, che decide entro sessanta giorni. La Giunta disciplina con proprio atto modalità di presentazione e documentazione da allegare.

Le associazioni iscritte devono, entro il 30 giugno di ogni anno:

  • trasmettere il bilancio dell’anno precedente;
  • allegare una relazione sull’attività svolta;
  • attestare il mantenimento dei requisiti;
  • indicare il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre, suddivisi per comune.

Alle associazioni iscritte è vietata ogni attività di pubblicità a fini commerciali relativa a beni o servizi prodotti da propri iscritti o da terzi. La perdita dei requisiti o la violazione degli obblighi annuali comporta la cancellazione dal Registro.

Entro febbraio di ogni anno il Registro è pubblicato sul sito istituzionale regionale con dati essenziali su atto costitutivo, statuto, sito internet, rappresentante legale, sede e sportelli, numero di iscritti e contributi ricevuti.

Consulta regionale dei consumatori e degli utenti

È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti. È nominata dal Presidente della Giunta entro novanta giorni dall’insediamento dell’Assemblea legislativa e dura per la legislatura.

La composizione comprende:

  • il Presidente della Giunta o suo delegato, con funzione di presidente;
  • un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna associazione iscritta nel Registro;
  • rappresentanti di Unioncamere Umbria;
  • rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di commercio, servizi, industria, artigianato e agricoltura;
  • rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
  • rappresentanti designati dalle Università di Perugia e per Stranieri di Perugia, con specifici membri senza diritto di voto;
  • il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato, senza diritto di voto.

Le designazioni devono arrivare entro trenta giorni dalla richiesta; se il termine decorre inutilmente, la Consulta può comunque essere costituita se è nominata almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto, con successiva integrazione. La cancellazione di un’associazione dal Registro comporta la decadenza dei suoi rappresentanti; l’iscrizione di una nuova associazione determina l’integrazione della Consulta.

La Consulta:

  • elegge un vice presidente tra i rappresentanti delle associazioni;
  • adotta un regolamento interno nella prima seduta;
  • è convocata di norma ogni tre mesi;
  • opera senza compensi;
  • svolge le funzioni di segreteria tramite la struttura regionale competente.

Funzioni della Consulta

La Consulta esprime pareri e svolge funzioni di impulso e coordinamento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. In particolare:

  • esprime parere sul programma annuale degli interventi;
  • formula pareri su proposte di legge e regolamenti regionali e su atti generali della Giunta o degli enti locali, se richiesti;
  • propone rilevazioni e analisi ad ASL, ARPA e Istituto Zooprofilattico per la tutela della salute e della sicurezza;
  • sollecita l’adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità di settore;
  • promuove studi, ricerche e iniziative sui problemi del consumo, incluse indagini su prezzi, tariffe e tributi;
  • promuove strumenti conciliativi e stragiudiziali;
  • designa i rappresentanti delle associazioni chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto del pluralismo e della rappresentatività;
  • elabora programmi di informazione e formazione per consumatori, utenti e operatori delle associazioni.

Programmazione annuale e finanziamenti

Il Documento annuale di programmazione individua obiettivi e priorità delle politiche regionali di tutela dei consumatori e degli utenti. Sulla base di tali obiettivi, e previo parere obbligatorio della Consulta, la Giunta approva entro il 30 aprile di ogni anno il Programma annuale.

Il Programma annuale definisce:

  • tempi e modalità di realizzazione delle iniziative;
  • iniziative dirette della Regione;
  • criteri e modalità di assegnazione dei finanziamenti regionali;
  • modalità di rendicontazione dei contributi.

I contributi sono ripartiti per:

  • iniziative dirette della Regione, anche in collaborazione con le associazioni iscritte;
  • iniziative e progetti presentati dalle associazioni iscritte;
  • funzionamento degli sportelli previsti dalla legge;
  • funzionamento di eventuali altri sportelli o articolazioni territoriali, nei limiti fissati dalla Giunta.

Le associazioni iscritte presentano entro il 30 giugno le iniziative e i progetti che intendono realizzare, con domanda di contributo, relazione illustrativa e documentazione delle spese sostenute per attività e progetti dell’anno precedente. I progetti possono essere presentati anche congiuntamente da più associazioni.

La Giunta, sentiti enti locali e associazioni, stabilisce l’articolazione territoriale e gli standard minimi degli sportelli finanziabili.

Revoca dei contributi e conseguenze

I finanziamenti concessi sono revocati e recuperati se:

  • l’iniziativa o il progetto non vengono realizzati;
  • le somme sono destinate a finalità diverse da quelle previste dal Programma annuale;
  • non sono rispettati gli standard minimi degli sportelli.

La revoca e il recupero sono disposti dalla struttura regionale competente entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di revoca, l’associazione interessata è cancellata dal Registro.

Partecipazione dei cittadini e servizi pubblici locali

La Regione favorisce, anche con iniziative specifiche, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 461, della legge finanziaria 2008 e degli accordi in Conferenza unificata in materia di controllo di qualità dei servizi pubblici locali. L’obiettivo è tutelare i diritti degli utenti e garantire qualità, universalità ed economicità delle prestazioni.

Disposizioni finanziarie

Per il 2014 è autorizzata una spesa di 10.000 euro per gli interventi relativi alla promozione di studi, ricerche e iniziative e ai prodotti di qualità del territorio. È prevista la copertura mediante riduzione di un’altra unità previsionale di base del bilancio 2014.

Per gli interventi programmati a partire dal 2015 sono istituiti, in via di memoria nel bilancio 2014, capitoli dedicati a:

  • iniziative dirette della Regione;
  • iniziative e progetti delle associazioni;
  • funzionamento degli sportelli.

Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. Per alcune attività possono concorrere anche finanziamenti statali, secondo la normativa richiamata.

Norme transitorie

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta deve adottare l’atto attuativo sulle modalità di iscrizione al Registro.

Le domande pendenti nel vecchio Albo regionale restano sospese fino alla presentazione della documentazione che dimostri il rispetto dei nuovi requisiti; tale documentazione deve essere depositata entro sei mesi, altrimenti la domanda decade.

Le associazioni già iscritte al precedente Albo sono automaticamente iscritte nel nuovo Registro, ma devono comunicare e documentare entro dodici mesi l’adeguamento ai nuovi requisiti, pena cancellazione.

La Consulta deve essere nominata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Per sedi e sportelli già esistenti in edifici dove non sia tecnicamente possibile eliminare le barriere architettoniche è ammessa deroga, purché siano garantite modalità di comunicazione dedicate alle persone con disabilità.

Abrogazioni

Sono abrogate la legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, la legge regionale 14 novembre 1988, n. 44 e la legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, tutte relative alla precedente disciplina della tutela dei consumatori e degli utenti in Umbria.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è concepita per una disciplina strutturale della tutela dei consumatori in Umbria, ma contiene anche misure e stanziamenti legati agli esercizi 2014 e 2015 e a scadenze transitorie ormai superate. La parte istitutiva del Registro, della Consulta e della programmazione annuale mantiene valore ordinamentale, mentre i commi riferiti a termini già decorsi e a stanziamenti di bilancio 2014-2015 hanno oggi rilievo essenzialmente storico-contabile.

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