Cassazione Penale, Ordinanza n. 26828/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la decisione della Corte d'appello che aveva confermato una condanna, deducendo due motivi: primo, violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva contestata. Quanto alla fattispecie concreta, il testo non indica il reato-base per cui l'imputato era stato giudicato, ma emerge che la Corte territoriale aveva valorizzato numerosi precedenti penali, gravi e specifici, sia per escludere implicitamente le attenuanti generiche sia per ritenere sussistente la recidiva, ravvisando una persistente colpevolezza e pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche implicitamente attraverso il riferimento ai precedenti penali, quando questi siano numerosi, gravi e specifici. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la recidiva va valutata in concreto, alla luce dell'art. 133 c.p., nel rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne; nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato i precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non richiedono una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza ostativi alla loro concessione, potendo il diniego fondarsi anche solo sui precedenti penali dell'imputato, che esprimono un giudizio di disvalore sulla personalità.
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne, e verificando se la pregressa condotta criminale indichi una persistente inclinazione al delitto.
art. 99 c.p.
La recidiva contestata deve essere verificata in concreto, non potendo fondarsi soltanto sulla gravità astratta dei fatti o sull'arco temporale dei precedenti, ma sulla loro idoneità a rivelare una perdurante inclinazione criminosa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico o implicito quando il giudice valorizzi elementi ostativi di evidente rilievo, come precedenti penali numerosi, specifici e gravi.
- Il giudice di merito non è tenuto a rispondere puntualmente a ogni singola deduzione difensiva in tema di attenuanti generiche, purché espliciti gli elementi decisivi che giustificano la scelta discrezionale.
- La recidiva deve essere apprezzata in concreto, con una valutazione del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali dell'imputato, per verificare se questi rivelino una persistente inclinazione al delitto.
- Non è sufficiente, per affermare la recidiva, il mero richiamo alla gravità dei fatti pregressi o alla loro distanza temporale; occorre invece un giudizio individualizzato sulla loro incidenza criminogena.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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