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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza presentata dalla Villa del Rosario S.r.l. a mezzo PEC del 20 marzo 2024; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto propria competenza, a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202500632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di rimborso dei costi sostenuti negli anni 2020-2022 per i dispositivi di protezione individuale necessari alla gestione dell’emergenza COVID-19

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, gestore di una RSA, di una casa protetta e di servizi di assistenza domiciliare integrata, aveva chiesto alle amministrazioni intimate il rimborso di 191.532,63 euro per i costi sostenuti negli anni 2020-2022 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’istanza era fondata sull’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, nonché sulla normativa e sugli atti regionali adottati durante l’emergenza pandemica. Denunciava la violazione dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso. L’ASP di Crotone eccepiva di avere già preso posizione nell’ambito dell’opposizione a un decreto ingiuntivo promosso dalla ricorrente e sosteneva l’inesistenza di un diritto al rimborso, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo competente la Regione. Il Commissario ad acta eccepiva anch’esso il difetto di legittimazione passiva, affermando che l’onere ricadeva sulla Regione. La Regione si costituiva senza articolare specifiche difese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti della Regione Calabria e ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza del 20 marzo 2024. Ha ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ASP di Crotone e del Commissario ad acta, poiché l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti chiamati a valutare l’opportunità di riconoscere la remunerazione dei maggiori costi sostenuti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie. Nel merito, il potere regionale di riconoscere il ristoro è discrezionale quanto all’an, sicché la struttura privata vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo al rimborso; tale discrezionalità riguarda però l’esito della decisione e non elimina l’obbligo di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. L’obbligo di provvedere deriva sia dalla disciplina generale dell’art. 2 l. n. 241/1990 sia dalla necessità di consentire al privato di conoscere le ragioni della decisione, anche negativa. La Regione è stata quindi condannata a riscontrare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con provvedimento scritto adeguatamente motivato sull’esercizio del potere previsto dall’art. 4 d.l. n. 34/2020. Le spese sono state poste a carico della Regione, mentre sono state compensate nei rapporti con ASP e Commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accertamento dell’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020

    «possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19

    Attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, un potere discrezionale quanto alla decisione di riconoscere il ristoro, ma non le esonera dall’obbligo di esaminare l’istanza e di adottare un provvedimento espresso e motivato.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, nei quali è ammessa soltanto una motivazione in forma semplificata.

  • art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020

    È richiamato quale fondamento dell’equiparazione delle strutture della ricorrente ai presidi ospedalieri ai fini della gestione e del contenimento della pandemia.

  • art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 176/2020

    È richiamato quale disposizione che ha previsto misure di sostegno per le strutture residenziali private accreditate relativamente alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce all’amministrazione il potere discrezionale di riconoscere o meno un beneficio economico, la discrezionalità riguarda l’esito della decisione e non esclude l’obbligo di avviare e concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
  • La presentazione di un’istanza da parte di un soggetto la cui pretesa sostanziale dipende dall’intermediazione del potere pubblico impone all’amministrazione competente di pronunciarsi espressamente, anche quando ritenga insussistenti i presupposti per accogliere la domanda.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può imporre all’amministrazione soltanto di provvedere, entro un termine assegnato, con una decisione espressa e adeguatamente motivata, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità spettantele.
  • La competenza a valutare il riconoscimento della remunerazione prevista dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 spetta alla Regione, comprese le Regioni sottoposte a piano di rientro, e non all’azienda sanitaria provinciale o al commissario ad acta per il piano di rientro.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaIncompetenza

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