Cassazione Penale, Sentenza n. 11626/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società Ellea impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva assolto Armati dal reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). I motivi principali del ricorso erano: 1) mancanza assoluta di motivazione rispetto alle deposizioni delle testi (Torsoni Silvia, Chiavini Sara, Passetti Gina, Toppetti Milena, Sensi Monica, Giovagnoli Marta) le quali, secondo la ricorrente, documentavano atti sistematici di appropriazione di somme aziendali; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte d'appello avrebbe confuso l'incertezza sull'ammontare complessivo degli ammanchi con l'assenza stessa dell'appropriazione, ritenendo che l'impossibilità di precisare l'importo escludesse il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione preliminare relativa alla validità della procura speciale e ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'appello ha omesso la motivazione rafforzata richiesta quando si riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna, non avendo preso in esame e giustificato il rifiuto probatorio delle deposizioni che il Tribunale aveva ritenuto decisive. Inoltre, la Cassazione ha censurato la confusione della Corte d'appello tra prova dell'ingiusto profitto e determinazione del suo ammontare, osservando che la sussistenza del reato richiede la prova dell'ingiusto profitto ma non la determinazione esatta della somma, quest'ultima rilevante soprattutto per il profilo risarcitorio e della determinazione della pena. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la causa è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La fattispecie richiede la sussistenza di un ingiusto profitto. Non è necessaria la precisa determinazione dell'ammontare dell'appropriazione per configurare il reato; la quantificazione riguarda più il profilo civile e la gravità del fatto.
Principio della motivazione rafforzata in sede di appello (giurisprudenza)
Se il giudice d'appello riforma una sentenza di condanna con assoluzione, è obbligato a una motivazione rafforzata che spieghi puntualmente le ragioni per cui il medesimo compendio probatorio produce valutazioni difformi rispetto al primo grado, indicando i passaggi logici e il trattamento delle singole prove.
Principio di conservazione degli atti relativo alla procura speciale (giurisprudenza)
Sez. 4, sent. n. 3445/2019
La procura speciale, quando richiesta, non è nulla se la volontà del mandante è chiaramente desumibile anche se espressa in formula non rigorosamente sacramentale; quindi irregolarità formali non sempre determinano l'invalidità del mandato.
Massime di principio
- In appello, quando si riforma una condanna con assoluzione, il giudice deve fornire una motivazione rafforzata che affronti e giustifichi l'eventuale diversa valutazione di ciascuna prova rilevante: l'omissione di tale confronto può rendere il provvedimento annullabile in Cassazione.
- L'incertezza o l'impossibilità di quantificare esattamente l'ammontare delle somme sottratte non esclude automaticamente la configurabilità dell'appropriazione indebita; la prova della condotta appropriativa può sussistere anche senza determinazione puntuale del profitto.
- Le deposizioni concordi di più testi che descrivono modalità ripetute di appropriazione costituiscono elementi probatori significativi e devono essere espressamente valutate dal giudice d'appello; non affrontarle equivale a carenza motivazionale.
- Le questioni formali sulla procura speciale sono valutate alla luce del principio di conservazione degli atti: se la volontà di conferire il mandato è chiara dal testo, la procura non va annullata per difetti formali.
- La Cassazione può annullare una sentenza limitatamente agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile per la determinazione del risarcimento o della quantificazione del profitto; ciò non contraddice l'esistenza di rilievi anche sul piano della valutazione probatoria penale.
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