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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34817/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 12/02/2024 (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) che aveva inflitto a Marco Ravazzoni una multa di euro 800 per il reato di cui all'art. 595 c.p. (diffamazione) e aveva condannato l'imputato al rimborso delle spese di costituzione della parte civile (Luciano Rossi) per euro 1.000. Il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione all'art. 78 c.p.p., sostenendo che l'atto di costituzione di parte civile fosse formalmente inesistente e assolutamente generico: mancavano l'indicazione precisa della causa petendi e del petitum, era richiamata genericamente la norma di cui all'art. 2043 c.c. e si faceva riferimento ad una società inesistente mentre la persona offesa era la persona fisica Luciano Rossi. La difesa invocava la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (che avrebbe innalzato i requisiti formali dell'atto di costituzione) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38481/2023) che richiederebbe una specificazione analoga a quella della domanda civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la costituzione di parte civile fosse valida alla stregua delle modifiche ex d.lgs. n. 150/2022 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite: la parte civile non si era limitata a un mero richiamo al capo di imputazione, ma aveva collegato la condotta contestata alla idoneità a ledere la reputazione del danneggiato e aveva individuato danni patrimoniali e non patrimoniali, delineando adeguatamente causa petendi e petitum rispetto alla specificità del caso. Di conseguenza è stata confermata la sentenza di merito (patteggiamento con multa di euro 800 e condanna alle spese di costituzione della parte civile per euro 1.000) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Riferimento al reato di diffamazione per il quale è stata applicata la pena nel patteggiamento

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la sentenza di merito era stata adottata con procedimento di cui a questo articolo

  • art. 78 cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti dell'atto di costituzione di parte civile; la Corte ha interpretato che, dopo la riforma, l'atto deve contenere una causa petendi e un petitum sufficientemente specifici, ma che nel caso concreto tali requisiti sono stati soddisfatti

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato genericamente nella costituzione come base della pretesa risarcitoria (illecito civile), ma la Corte ha valutato la sostanza dell'atto più che il mero richiamo formale

  • d.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato i requisiti per l'ammissibilità della costituzione di parte civile, richiedendo maggiore specificazione della causa petendi e del petitum, in linea con esigenze di eventuale prosecuzione dell'azione in sede civile

  • Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023

    Precedente delle Sezioni Unite richiamato dalle parti: afferma che non basta il richiamo al capo di imputazione, occorre indicare la causa petendi con maggior precisione; la Corte ha applicato i criteri di tale pronuncia per valutare la sufficienza dell'atto

  • Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023 (depos. 2024)

    Ordinanza/decisione citata in relazione alla questione se, nel patteggiamento, il danneggiato possa costituirsi parte civile in udienza preliminare anche se l'imputato ha già depositato la richiesta di patteggiamento; ha rilievo nel consentire che la parte civile sia ammessa e che il giudice regoli le spese

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n. 150/2022 la costituzione di parte civile deve contenere una causa petendi e un petitum sufficientemente specifici: il mero richiamo al capo di imputazione può non essere più sufficiente.
  • La sostanza dell'atto di costituzione prevale su meri difetti formali se la domanda illustra con adeguata precisione il fatto, il nesso di danno (es. offesa alla reputazione) e i tipi di pregiudizio risarcibili (patrimoniali e non patrimoniali).
  • Nei procedimenti di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la parte civile può comunque costituirsi e il giudice deve pronunciarsi anche sulla regolamentazione delle spese, salvo diversa indicazione delle Sezioni Unite.
  • L'obiezione alla validità della costituzione di parte civile deve essere sollevata tempestivamente: contestazioni tardive rischiano di essere inefficaci.
  • Per difendersi efficacemente, l'imputato dovrebbe contestare non solo la forma ma la sostanza dell'atto di costituzione (mancanza di nesso causale, inesistenza di danno concreto, ecc.).
  • In fase di redazione dell'atto di costituzione, è prudente specificare chiaramente la causa petendi (fattualità e rapporto di diritto) e il petitum (concreto ristoro richiesto), così da resistere ai controlli di ammissibilità post-riforma.
  • Le pronunce delle Sezioni Unite sono determinanti per l'interpretazione uniforme: occorre verificare la giurisprudenza più recente quando si valutano ammissibilità e requisiti formali della costituzione di parte civile.

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