Cassazione Penale, Ordinanza n. 22371/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per detenzione di sostanza stupefacente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 26/05/2025, deducendo un unico motivo: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La difesa ha contestato, in particolare, la valutazione del quantitativo di principio attivo rinvenuto nella sostanza sequestrata, sostenendo che la bassissima percentuale di THC avrebbe escluso l'offensività del fatto per mancanza di efficacia drogante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era solida e coerente e che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato gli esiti tecnici: pur essendo la percentuale di THC inferiore a 0,5%, il quantitativo complessivo di principio attivo risultava pari a 2.488 milligrammi di THC, corrispondenti a circa 99 dosi singole da 25 mg ciascuna. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, ha ribadito che la mancanza di offensività è ravvisabile solo quando la sostanza sia priva di ogni efficacia drogante o psicotropa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La detenzione della sostanza è stata ritenuta penalmente rilevante in quanto il dato decisivo non è la sola percentuale di principio attivo, ma l'effettiva idoneità drogante desumibile dal quantitativo complessivo di THC ricavabile dai reperti.
Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956
È stato richiamato il principio per cui l'offensività della condotta è esclusa solo se la sostanza sia priva di ogni efficacia drogante o psicotropa.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la verifica dell'offensività non può essere limitata alla sola percentuale di principio attivo, ma deve considerare anche il quantitativo complessivo ricavabile e la concreta capacità drogante della sostanza.
- La condotta è penalmente irrilevante per difetto di offensività solo quando la sostanza sia del tutto priva di efficacia drogante o psicotropa; la mera bassa concentrazione del principio attivo non basta di per sé a escludere il reato.
- Quando la motivazione di merito affronti in modo coerente gli esiti tecnici e si uniformi ai principi di legittimità, la censura che si limita a riproporre la diversa lettura del dato quantitativo è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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