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Sentenza

Sentenza n. 914/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento della nota prot. n. 0090506/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025, avente ad oggetto “istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane ai sensi dell’art. 49 del D.LGS.259/2003 lungo SP 422 tr.3 nel Comune di Stroppo - dal km 59+199 km 66+159 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”, con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il “Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici” della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14.12.2023, la nota prot. n. 0091368/2025 del 21.10.2025, la nota prot. n. 0085710/2025 del 2.10.2025, la nota prot. n. 0067092/2025 del 23.7.2025 e la nota del Comune di Stroppo prot. n. 2103 del 2.9.2025, trasmessa dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025; e per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. alla Provincia di Cuneo in data 10.7.2025 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, della nota prot. n. 0090506/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025 e degli ulteriori atti che inibiscono la realizzazione dell’intervento successivamente trasmessi dall’Ente locale.

Giustizia amministrativa202503626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego provinciale dell'autorizzazione ex art. 49 d.lgs. 259/2003 per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico finalizzate alla posa di infrastrutture in fibra ottica lungo una strada provinciale, nonché successivi atti inibitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della Provincia di Cuneo relativo a un intervento di posa di infrastrutture in fibra ottica lungo la strada provinciale 422 nel Comune di Stroppo e ha chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 10 luglio 2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 49 d.lgs. 259/2003, del decreto ministeriale 1° ottobre 2013, dell'art. 40, comma 4, d.l. 77/2021, della legge n. 241/1990 e dei principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la tecnica della minitrincea costituisce una modalità di scavo a basso impatto ambientale prevista dalla disciplina speciale e che la Provincia non poteva imporre unilateralmente una diversa tecnica, ma soltanto concordare eventuali accorgimenti per garantire la sicurezza stradale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 49 e dell'art. 49-ter d.lgs. 259/2003 e dell'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, sostenendo che il termine per la formazione del silenzio-assenso era decorso senza un tempestivo provvedimento conclusivo e che il successivo diniego era inefficace. La Provincia ha eccepito che il preavviso di rigetto del 23 luglio 2025 avrebbe sospeso il termine fino alla produzione della documentazione richiesta e che il silenzio-assenso sarebbe comunque escluso dall'art. 20, comma 4, l. 241/1990 per la rilevanza della sicurezza e della pubblica incolumità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente il secondo motivo. L'art. 49, comma 7, d.lgs. 259/2003 stabilisce che, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza provvedimento espresso o indizione di conferenza di servizi, l'istanza si intende accolta. Tale disciplina costituisce una fattispecie speciale di silenzio-assenso rispetto all'art. 20 l. 241/1990 e consente la formazione del titolo anche quando siano coinvolti interessi critici o sensibili; pertanto non si applicano le esclusioni previste dall'art. 20, comma 4. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non impedisce di per sé la formazione del silenzio-assenso: anche assumendone l'effetto sospensivo, il termine riprende a decorrere dieci giorni dopo la comunicazione del preavviso in assenza di osservazioni. Inoltre, l'amministrazione avrebbe potuto chiedere per una sola volta, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, la rettifica o integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 49, comma 2, d.lgs. 259/2003, ma ciò non è avvenuto tempestivamente. Poiché l'istanza era stata presentata il 10 luglio 2025 e il diniego è intervenuto soltanto il 17 ottobre 2025, il titolo autorizzatorio si era già formato per silentium. La formazione del silenzio-assenso ha consumato il potere ordinario di provvedere sull'istanza; l'amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto mediante annullamento in autotutela, ove ne ricorressero presupposti e condizioni. Il diniego e gli ulteriori atti successivi sono quindi divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 49-ter d.lgs. 259/2003 e dell'art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990. Il primo motivo è stato assorbito. La Provincia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, d.lgs. 259/2003

    Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

    La richiesta di integrazione documentale deve essere formulata una sola volta ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; in mancanza, l'amministrazione non può impedire il decorso del termine speciale per la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 49, comma 7, d.lgs. 259/2003

    Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.

    La disposizione introduce un silenzio-assenso speciale per le autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica; il titolo si forma decorso il termine di trenta giorni senza provvedimento espresso o conferenza di servizi.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    La disposizione rende applicabile alle procedure per le infrastrutture di comunicazione elettronica la regola dell'inefficacia delle determinazioni adottate tardivamente rispetto alla scadenza del termine procedimentale.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini ... sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

    Una determinazione adottata dopo la formazione del titolo tacito è inefficace, salva la possibilità di esercitare l'annullamento d'ufficio nei limiti e alle condizioni dell'art. 21-nonies.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    Le limitazioni generali al silenzio-assenso per i procedimenti riguardanti interessi sensibili non si applicano al silenzio-assenso speciale previsto dall'art. 49, comma 7, d.lgs. 259/2003.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto sospende il termine per il periodo previsto dalla norma, ma non è di per sé idoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso speciale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la formazione del silenzio-assenso, l'amministrazione può intervenire sull'atto tacito soltanto mediante annullamento d'ufficio, ove ricorrano i relativi presupposti e condizioni.

Massime di principio

  • L'autorizzazione prevista dall'art. 49, comma 7, d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica si forma per silenzio-assenso decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, se l'amministrazione non adotta un provvedimento espresso né indice una conferenza di servizi.
  • Il silenzio-assenso speciale previsto dall'art. 49 d.lgs. 259/2003 prevale sulla disciplina generale dell'art. 20 l. 241/1990 e può formarsi anche quando il procedimento coinvolga interessi critici o sensibili, non operando in tal caso le esclusioni dell'art. 20, comma 4.
  • Il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 non impedisce di per sé la formazione del silenzio-assenso speciale; in assenza di osservazioni, il termine riprende a decorrere dalla scadenza del termine concesso per presentarle.
  • Nel procedimento disciplinato dall'art. 49 d.lgs. 259/2003, la richiesta di dichiarazioni, rettifiche o integrazioni documentali deve essere effettuata una sola volta ed entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza; una richiesta tardiva non impedisce la formazione del silenzio-assenso.
  • Una volta formato il silenzio-assenso, l'amministrazione consuma il potere ordinario di provvedere sull'istanza e non può successivamente adottare un diniego, salvo esercitare l'autotutela secondo i presupposti e le condizioni dell'annullamento d'ufficio.
  • Gli atti adottati tardivamente dopo la formazione del silenzio-assenso sono inefficaci ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-ter d.lgs. 259/2003 e 2, comma 8-bis, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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