Sentenza del 31/05/2017 n. 2418 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INTERPELLO DISAPPLICATIVO - Società di comodo - Diniego - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di impugnare autonomamente il diniego dell’Amministrazione sull’istanza di disapplicazione delle norme relative alle società di comodo. La questione riguardava la natura del diniego e se la sua mancata impugnazione rendesse definitiva la pretesa tributaria, consentendo all’Amministrazione di riscuotere immediatamente il tributo.
La decisione
La contestazione è stata respinta: il diniego non è autonomamente impugnabile, perché ha natura meramente consultiva e non costituisce un atto impositivo definitivo. Il contribuente può invece contestare l’eventuale avviso di accertamento emesso successivamente, anche qualora non si sia adeguato al parere negativo dell’Ufficio. Il diniego, quindi, non determina da solo la definitività della pretesa tributaria né consente autonomamente la riscossione.
Norme richiamate
Disciplina delle società di comodo e delle istanze di disapplicazione
Il diniego dell’istanza di disapplicazione non è considerato un atto impositivo autonomamente impugnabile, poiché non contiene una pretesa tributaria definitiva.
Norme processuali tributarie sull’impugnazione degli atti impositivi
Sono impugnabili gli atti che determinano una pretesa tributaria definitiva o producono effetti lesivi immediati; il diniego in esame, avendo natura consultiva, non rientra autonomamente in tale categoria.
Massime di principio
- Un provvedimento dell’Amministrazione è autonomamente impugnabile in materia tributaria soprattutto quando determina una pretesa fiscale definitiva o consente immediatamente la riscossione.
- Il diniego di un’istanza o di una richiesta con funzione consultiva o preparatoria, di per sé, non è normalmente impugnabile se non produce effetti impositivi immediati.
- Il contribuente conserva il diritto di contestare l’eventuale successivo avviso di accertamento, facendo valere anche le ragioni già dedotte nell’istanza disapplicativa.
- La mancata impugnazione del diniego non equivale necessariamente ad acquiescenza alla pretesa tributaria, se la pretesa non è ancora stata formalmente esercitata.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra atti meramente consultivi o endoprocedimentali e atti impositivi immediatamente lesivi: solo questi ultimi, di regola, richiedono un’impugnazione autonoma.
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