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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34807/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva presentato domanda di concordato preventivo con continuità indiretta e finanza esterna. All’adunanza dei creditori aveva partecipato e votato anche il fallimento della società controllante della debitrice, rappresentato da un curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. Dopo il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, il concordato era stato non omologato e la debitrice era stata dichiarata fallita su istanza di alcuni creditori. In appello la società aveva contestato la validità del voto espresso dal fallimento della controllante, sostenendo che esso dovesse essere escluso ai sensi dell’art. 177, quarto comma, l. fall. per conflitto di interessi, poiché la norma varrebbe anche se la controllante è assoggettata a procedura concorsuale; inoltre lamentava la sussistenza di un conflitto tra gli interessi della controllante fallita e quelli degli altri creditori, la illegittimità della nomina del curatore speciale e un errore percettivo nella valutazione della documentazione relativa alla sua designazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’esclusione dal voto prevista dall’art. 177, quarto comma, l. fall. per la società controllante non opera quando, al momento dell’esercizio del voto, la controllante sia già assoggettata a procedura concorsuale, perché il conflitto di interessi rilevante è quello tra l’interesse del votante e l’interesse comune dei creditori, diretto alla massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore; nella procedura concorsuale della controllante, invece, l’interesse è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali e quindi non è distonico rispetto a quello degli altri creditori ammessi al voto. Ha inoltre escluso che il conflitto vada valutato al momento dell’apertura della procedura, indicandolo invece nel momento dell’esercizio del voto. Il terzo motivo è stato respinto perché la nomina del curatore speciale è ritenuta idonea a neutralizzare il conflitto di interessi del rappresentato anche nei rapporti tra fallimento e curatore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio ed evocava un errore percettivo eventualmente deducibile solo in revocazione. La debitrice è stata quindi condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 177, quarto comma, l. fall.

    la sterilizzazione del voto della società controllante opera solo se, al momento del voto, sussiste un interesse distonico rispetto a quello comune dei creditori; non si applica se la controllante è fallita o comunque assoggettata a procedura concorsuale al momento dell’espressione del voto.

  • art. 78 c.p.c.

    in presenza di conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante è legittima la nomina del curatore speciale quale rappresentante processuale idoneo a neutralizzare il conflitto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge relative all’art. 177 l. fall. e all’art. 78 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per la censura sulla valutazione della documentazione relativa alla nomina del curatore speciale.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza di erronea valutazione della prova non è accoglibile in cassazione se tende a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 177, primo comma, l. fall.

    richiamato per la maggioranza dei creditori necessaria all’approvazione del concordato.

  • art. 163, sesto comma, l. fall.

    richiamato come norma che, insieme ad altre, ha contribuito alla ricostruzione sistematica del principio generale del conflitto di interessi nelle comunità dei creditori.

  • art. 127, commi quinto e sesto, l. fall.

    richiamato come disposizione di sistema che sterilizza il voto in ipotesi di conflitto di interessi nel concordato fallimentare.

  • art. 146 l. fall.

    citato solo nella prospettazione difensiva della ricorrente, per sostenere che la finanza esterna sarebbe stata in realtà aggredibile tramite azioni di responsabilità.

  • art. 2697 c.c.

    non è oggetto di una specifica applicazione decisoria, ma appartiene al quadro delle censure sul conflitto e sulla prova.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il voto della società controllante del debitore deve essere escluso solo quando il conflitto di interessi sia attuale al momento dell’esercizio del voto e l’interesse del votante sia distonico rispetto all’interesse comune dei creditori.
  • Il conflitto di interessi rilevante ai fini della sterilizzazione del voto non coincide con ogni collegamento societario, ma richiede che il votante persegua un interesse incompatibile con la massimizzazione del soddisfacimento dei creditori.
  • Se la società controllante è già assoggettata a procedura concorsuale al momento del voto, il suo interesse è quello della massa creditoria e non integra, di regola, il conflitto che giustifica l’esclusione dal voto.
  • La nomina del curatore speciale è idonea a rappresentare un centro di interessi in conflitto e a neutralizzare il contrasto, anche quando il conflitto riguardi un fallimento rappresentato dal proprio curatore.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; gli asseriti errori percettivi sulla prova devono essere semmai fatti valere con gli strumenti impugnatori propri.
  • L’interesse comune dei creditori concorsuali è la massimizzazione del soddisfacimento dei crediti; un interesse che miri a ridurre il sacrificio del debitore o a favorire il debitore stesso è quello che può assumere rilievo distonico e quindi essere sterilizzato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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