Cassazione Civile, Ordinanza n. 22148/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore, già dipendente di una società poi sottoposta a fallimento, di ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall'INPS il pagamento di alcune retribuzioni insolute e di un rateo di tredicesima mensilità, oltre al TFR già riconosciuto in parte. Il lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 1.171,18 oltre accessori, riferiti alla mensilità di dicembre 2009 e alla tredicesima 2009. L'INPS aveva proposto opposizione, sostenendo che tali emolumenti non rientrassero nel trimestre tutelato, poiché il rapporto era stato sospeso in CIGS a zero ore dal 14 dicembre 2009 e la domanda giudiziale per il recupero del credito era stata depositata solo il 27 dicembre 2010. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 80/1992, sostenendo che il periodo di dicembre 2009 non poteva essere considerato tra gli ultimi tre mesi rilevanti ai fini della garanzia del Fondo e che, in ogni caso, i periodi di sospensione totale del rapporto senza diritto alla retribuzione andavano esclusi dal computo. Il lavoratore ha resistito, invocando anche una rimessione pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione della direttiva europea di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui il periodo di dodici mesi rilevante ai fini della tutela del Fondo di Garanzia decorre dalla data di proposizione della domanda giudiziale diretta a far valere il credito, e non dalla data di apertura della procedura concorsuale. Ha inoltre ribadito che i periodi di sospensione totale del rapporto di lavoro, nei quali non matura il diritto alla retribuzione, devono essere neutralizzati nel calcolo degli "ultimi tre mesi" del rapporto. Applicando tali principi, ha escluso che il lavoratore potesse ottenere la garanzia per la mensilità di dicembre 2009 e per il relativo rateo di tredicesima, perché anteriori al periodo di riferimento decorrente dal 27 dicembre 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, primo comma, d.lgs. 80/1992
richiamato come base normativa della prestazione del Fondo di Garanzia per crediti retributivi del lavoratore insoluti a seguito di insolvenza del datore di lavoro
art. 2, primo comma, lett. a), d.lgs. 80/1992
individua il requisito temporale dei dodici mesi anteriori alla data di apertura della procedura concorsuale, da coordinare con l'interpretazione conforme alla direttiva e con la decorrenza dalla domanda giudiziale diretta ad aprire la procedura
art. 2, terzo comma, d.lgs. 80/1992
richiamato nel quadro della disciplina dei crediti tutelati dal Fondo di Garanzia
art. 414 c.p.c.
la data di deposito del ricorso introduttivo è stata assunta come data di proposizione dell'atto d'iniziativa rilevante per il calcolo del periodo di riferimento
art. 380bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per la comunicazione delle memorie
art. 234, terzo comma, Tratt. CE
invocato dal resistente per chiedere un rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiesta ritenuta superflua per la chiarezza dell'orientamento consolidato
Direttiva CE 80/987
art. 4, n. 2, primo trattino
interpretata in modo conforme nel senso che gli ultimi tre mesi tutelati devono essere mesi in cui la retribuzione è dovuta; i periodi di sospensione totale senza diritto a salario vanno esclusi dal computo
Direttiva 2008/94/CE
richiamata solo per escluderne la decisività nel caso concreto, poiché l'insolvenza risultava già accertata con il fallimento
Massime di principio
- Ai fini della tutela del Fondo di Garanzia per i crediti retributivi del lavoratore, il periodo di dodici mesi rilevante si calcola a ritroso dalla data di proposizione dell'atto giudiziario con cui si fa valere il credito o si attiva la procedura concorsuale, non dalla sola data di apertura della procedura.
- Nel computo degli "ultimi tre mesi" del rapporto rilevanti per la garanzia del Fondo devono essere neutralizzati i periodi di sospensione totale dell'attività lavorativa che non attribuiscono al lavoratore alcun diritto alla retribuzione.
- La tutela comunitaria e nazionale presuppone un nesso tra crediti salariali insoddisfatti e periodo di lavoro effettivamente retribuibile; i mesi in cui il rapporto è sospeso senza maturazione salariale non possono essere computati come mesi coperti dalla garanzia.
- Quando l'orientamento di legittimità è consolidato e coerente con la normativa europea, non sussiste spazio per un rinvio pregiudiziale alla CGUE se la questione interpretativa non presenta effettivi margini di incertezza.
- In presenza di sospensione in CIGS a zero ore, il periodo di sospensione non va considerato utile ai fini del calcolo degli ultimi tre mesi del rapporto per l'accesso al Fondo di Garanzia.
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