Cassazione Penale, Sentenza n. 30540/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo diretto di euro 1.593,44 ritenuti profitto della presunta truffa aggravata ai danni dello Stato. L'accusa sosteneva che l'indagata avesse presentato dichiarazioni fiscali (mod. 730 e Persone Fisiche 2016) con elementi fittizi per ottenere rimborsi indebiti (credito di imposta di euro 3.922,00) nell'ambito di un'articolata condotta organizzata. Il Tribunale aveva qualificato il fatto come dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, escludendo la truffa aggravata perché non ravvisava artifici o raggiri ulteriori rispetto alla falsità delle dichiarazioni né un profitto autonomo diverso dal profitto fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha confermato la distinzione di specialità tra reati tributari e truffa aggravata, ritenendo che il profitto perseguito dall'indagata coincida con il profitto fiscale previsto dalla normativa tributaria e che le modalità descritte non aggiungano un autonomo disvalore rispetto alla dichiarazione infedele. Ha escluso che la ripartizione del profitto a favore di una struttura associativa costituisca, di per sé, un elemento capace di mutare la natura del reato in truffa, né che esista prova di artifici ulteriori rispetto alla falsa dichiarazione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e resta ferma la decisione di annullamento del sequestro impugnato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nell'indicare elementi fittizi nella dichiarazione rientri nella fattispecie di dichiarazione infedele, esaurendo il disvalore penale nella normativa tributaria speciale.
frode fiscale (art. 3 citato dalla giurisprudenza)
Richiamata come titolo analogo alla disciplina speciale; la Corte osserva che, anche se la condotta fosse qualificata come fraudolenta, essa rimarrebbe nell'ambito della normativa tributaria salvo che derivi un profitto ulteriore e distinto.
d.lgs. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. d)
definizione di profitto fiscale includente l'indebito rimborso o credito di imposta
La Corte sottolinea che ottenere un indebito rimborso o riconoscere un inesistente credito di imposta è espressamente configurato come profitto nella normativa tributaria, e pertanto rientra nel perimetro dell'offesa tributaria.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
rapporto di specialità tra norme tributarie e reato di truffa aggravata
Il principio seguito è quello della specialità: le condotte finalizzate esclusivamente all'evasione fiscale si esauriscono nella normativa tributaria e non possono essere automaticamente ricondotte alla truffa aggravata, salvo che non emergano profitti ulteriori e distinti quali l'ottenimento di pubbliche erogazioni.
Massime di principio
- Se il profitto ottenuto deriva direttamente e unicamente dall'inesatta indicazione di elementi nella dichiarazione dei redditi, la fattispecie va in genere ricondotta agli illeciti tributari (es. dichiarazione infedele) e non alla truffa aggravata.
- Per qualificare una condotta come truffa aggravata occorre dimostrare artifici o raggiri ulteriori e autonomi rispetto alla mera falsità della dichiarazione e/o un profitto distinto dall'indebito rimborso fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni non giustificate).
- La compartecipazione o la ripartizione del profitto con una struttura associativa non è, di per sé, sufficiente a mutare la natura dell'illecito fiscale in truffa, salvo che risulti che tale ripartizione rappresenti un vantaggio autonomo e diverso dall'indebito rimborso.
- In sede di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) il giudice deve valutare il fumus del reato e il periculum in mora in relazione alla natura del profitto contestato: se il profitto è tributario e sotto determinate soglie, può venire meno il fumus per la truffa.
- Il pubblico ministero deve documentare specificamente le condotte decettive aggiuntive e l'esistenza di un profitto distinto per superare la specialità della normativa tributaria e ottenere la qualificazione per truffa e il relativo sequestro.
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