Cassazione Penale, Sentenza n. 01939/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione informatica e sequestro probatorio di numerosi dispositivi. Contestava che, nonostante la restituzione fisica dei dispositivi, la Pubblica accusa aveva acquisito copie forensi integrali e perciò sussisteva un interesse concreto e attuale a impugnare per la perdita dell'esclusiva disponibilità dei dati. Denunciava inoltre carenza di motivazione circa il fumus commissi delicti, la pertinenzialità e la finalità probatoria del sequestro, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l'acquisizione indiscriminata dei dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'interesse a ricorrere sussiste anche dopo la restituzione del dispositivo quando la Procura trattiene copie forensi, perché ciò comporta la perdita dell'esclusiva disponibilità delle informazioni. Ha rilevato che il Tribunale di Vercelli ha erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza senza esaminare i vizi sostanziali prospettati (mancata motivazione su fumus, pertinenzialità, finalità probatoria e mancanza di valutazione della proporzionalità). L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale relativa al reato contestato (reato fiscale) indicata come titolo di accusa; non è stata esercitata un'interpretazione autonoma della norma nella decisione, ma costituisce il contesto della necessità probatoria.
art. 257 cod. proc. pen.
Riguarda la disciplina della perquisizione. La Corte segnala che non sempre è separabile la verifica del decreto di perquisizione da quella del sequestro probatorio quando esiste stretta interdipendenza con l'acquisizione di copie forensi.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sul riesame: la Corte conferma che l'istanza di riesame è ammissibile anche quando è dedotto un interesse concreto e attuale a contestare il sequestro probatorio derivante dalla trattenuta di copie forensi.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione; la sentenza non modifica l'ambito di ricorso ma utilizza la disciplina processuale dei rimedi per valutare la fondatezza del ricorso.
art. 253 cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti e la motivazione del sequestro probatorio. La Corte ha censurato la mancanza di motivazione del tribunale del riesame circa il fumus commissi delicti, la pertinenzialità e la finalità probatoria richieste dall'articolo.
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda le modalità di esecuzione del sequestro e i vincoli di proporzionalità/adeguatezza. La Corte richiama l'obbligo di motivare la misura e la necessità di evitare sequestri 'esplorativi' o indiscriminati senza giustificazione specifica.
art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato per sostenere la tutela della riservatezza e del diritto alla vita privata/dati personali: la perdita dell'esclusiva disponibilità dei dati costituisce pregiudizio rilevante ai fini dell'interesse a impugnare.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato analogamente per sottolineare la protezione del diritto alla vita privata e all'informazione, a favore dell'ammissibilità del ricorso quando la Procura conserva copie forensi.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare un sequestro probatorio di materiale informatico sussiste anche dopo la restituzione fisica del dispositivo, se la Procura ha trattenuto copie forensi che privano il titolare dell'esclusiva disponibilità dei dati.
- Il giudice del riesame non può dichiarare inammissibile un ricorso quando dal ricorso stesso emerge un interesse concreto e attuale; deve invece esaminare i profili sostanziali (fumus commissi delicti, pertinenzialità, finalità probatoria).
- Quando si procede all'estrazione e alla conservazione di copie forensi è necessaria una motivazione specifica che giustifichi l'acquisizione ampia dei dati (evitando finalità meramente esplorative); va valutata la proporzionalità e l'adeguatezza della misura sin dal provvedimento di sequestro.
- Non è sistematicamente separabile il controllo sulla perquisizione da quello sul sequestro probatorio: se le operazioni sono strettamente interconnesse il controllo giurisdizionale deve riguardare l'atto nel suo complesso.
- I diritti fondamentali alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva delle informazioni (richiamati anche da norme sovranazionali) costituiscono interesse tutelabile che legittima l'impugnazione di provvedimenti che comportino la sottrazione o la duplicazione dei dati.
- In casi simili chi impugna deve specificare e documentare i vizi del provvedimento (es. mancanza di fumus, assenza di nesso di pertinenzialità, sproporzione della misura) perché il tribunale del riesame compia una valutazione sostanziale e motivata.
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