Sentenza n. 4844/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione Seconda, n. 2031 del 29 dicembre 2023, resa inter partes, concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. II, n. 2031 del 29 dicembre 2023, nella parte in cui aveva respinto le censure contro l'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado l'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a due capannoni destinati al ricovero di mezzi e materiali, una cella frigorifera e una platea in cemento, realizzati in assenza di permesso di costruire e in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la sproporzione dell'area indicata come acquisibile in caso di inottemperanza. Il TAR aveva accolto il ricorso soltanto quanto alla determinazione dell'area da acquisire, con capo passato in giudicato, respingendo le restanti censure. In appello la società ha rinunciato alle ulteriori doglianze e ha contestato esclusivamente il rigetto della censura relativa al difetto di motivazione, sostenendo che l'ordinanza non indicava puntualmente le norme urbanistiche violate e che tale indicazione sarebbe stata necessaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione fosse adeguatamente motivata, poiché descriveva in modo puntuale consistenza, dimensioni e destinazione delle opere, indicava la loro realizzazione in assenza di permesso di costruire, ne rilevava il contrasto con la normativa urbanistica e dava conto della sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico-ambientale, con necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica. L'ordinanza richiamava inoltre l'istruttoria tecnica e il parere della commissione ambientale, nonché l'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e gli artt. 167-181 del d.lgs. 42/2004. Secondo il Collegio, il riferimento generico alla disciplina urbanistica era comunque sufficiente e l'esatta indicazione di ogni specifica norma urbanistica violata non era necessaria, essendo l'atto sorretto dalla descrizione delle opere e dalla constatazione dell'assenza del titolo edilizio. È stato ribadito che l'ordine di demolizione, quale atto dovuto e vincolato, non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, sul tempo trascorso o sulla proporzionalità della sanzione. Il capo della sentenza di primo grado relativo all'area acquisibile non era oggetto di riesame perché passato in giudicato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento della sanzione demolitoria e della valutazione secondo cui le opere, consistendo nella nuova realizzazione di capannoni in area vincolata, non erano sanabili.
artt. 167-181 d.lgs. 42/2004
Richiamati in relazione agli effetti della realizzazione di opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico e alla ritenuta non sanabilità dell'intervento.
d.lgs. 42/2004
La presenza del vincolo paesaggistico-ambientale e la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica costituiscono elementi motivazionali dell'ordinanza di demolizione.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017
Richiamata per il principio secondo cui l'ordine di demolizione di opere abusive non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico sottese alla rimozione dell'abuso.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza del necessario titolo edilizio è un atto vincolato e doveroso; pertanto, non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, sul tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso o sulla proporzionalità della sanzione ripristinatoria.
- L'obbligo motivazionale dell'ordinanza di demolizione è assolto quando l'amministrazione descrive compiutamente le opere abusive e constata la loro realizzazione in assenza del titolo edilizio necessario; non è indispensabile l'indicazione analitica di ogni singola disposizione urbanistica violata, se il quadro fattuale e giuridico dell'abuso risulta comunque intelligibile.
- La puntuale descrizione della consistenza, delle dimensioni e della destinazione delle opere, unita al riferimento all'assenza del permesso di costruire e all'eventuale vincolo paesaggistico, può fornire una motivazione sufficiente dell'ordine di demolizione.
- Il richiamo all'istruttoria tecnica e ai pareri acquisiti nel procedimento integra la motivazione dell'ordinanza di demolizione quando consente di individuare i presupposti di fatto e di diritto dell'abuso e della sua non sanabilità.
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