Cassazione Civile, Ordinanza n. 19745/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'azienda sanitaria e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, oltre al contributo unificato ulteriore se dovuto. Non è stata quindi esaminata nel merito la contestazione sulla rimborsabilità delle prestazioni dialitiche, perché le censure non superavano il vaglio di ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestisce una struttura sanitaria accreditata, per il pagamento del saldo di fatture relative a prestazioni di emodialisi ad alta efficienza e biocompatibili erogate in regime di accreditamento con il SSN nei primi mesi del 2004. L'azienda sanitaria propose opposizione, sostenendo l'insussistenza del credito o comunque contestando la debenza degli interessi moratori; il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo ma condannò comunque l'azienda al pagamento del corrispettivo capitale con interessi legali. In appello l'azienda chiese la declaratoria di inesistenza delle ragioni di credito, mentre la società resistette proponendo appello incidentale per ottenere anche gli interessi moratori. La Corte d'appello rigettò entrambi gli appelli, ritenendo che le prestazioni fossero rimborsabili sulla base dell'evoluzione del quadro amministrativo regionale e dell'interpretazione delle delibere succedutesi nel tempo, nonché valorizzando una pronuncia del TAR Lazio come conferma ricostruttiva, pur escludendo che essa avesse efficacia di giudicato tra le parti. In cassazione l'azienda sanitaria articolò quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente fatto leva su un giudicato amministrativo formatosi in altro giudizio cui essa non aveva partecipato e avrebbe trascurato il diverso giudicato favorevole di una precedente sentenza TAR; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte letto in modo erroneo la sentenza TAR n. 1599/2006, omettendo di considerare che la delibera regionale del 2002 sarebbe stata solo programmatoria e non immediatamente attuativa; 3) e 4) violazione delle norme regionali e del d.lgs. n. 502/1992 sulla competenza all'approvazione del nomenclatore tariffario e sul contenuto autorizzatorio degli atti regionali. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i primi due motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non su un giudicato opponibile ma su una autonoma valutazione di merito circa il contenuto autorizzatorio delle delibere regionali; inoltre le censure sul preteso giudicato erano generiche e non autosufficienti quanto alla sentenza TAR favorevole richiamata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché le circostanze denunciate non erano "fatti storici" omessi, ma profili valutativi/giuridici; i terzi e quarti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano per la prima volta in cassazione questioni non risultanti esaminate nei precedenti gradi di merito, senza indicazione della loro deduzione precedente.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
invocato per negare l'efficacia vincolante di un precedente giudicato amministrativo; la Corte rileva che il provvedimento impugnato non si fondava in realtà su un giudicato opponibile tra le parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma le censure che lo evocavano sono state reputate inammissibili per difetto di corretta individuazione della ratio decidendi o perché nuove in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
interpretato nel senso dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; la Corte esclude che le doglianze proposte integrassero tale vizio.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamati per affermare l'onere del ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento del suo dibattito processuale e la sua decisività.
artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002
richiamati nel decreto ingiuntivo come fonte degli interessi moratori richiesti dalla creditrice.
art. 22 dello Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22.56.1971, n. 346
invocato dalla ricorrente per contestare la competenza dirigenziale all'approvazione del nomenclatore tariffario; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/92
richiamati dalla ricorrente come norme sul regime dell'accreditamento e sulla disciplina dei rapporti con le strutture sanitarie; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il pagamento del contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colgono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, cioè quando attaccano un profilo che il giudice di merito ha escluso o che non è stato decisivo per la decisione.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando la doglianza riguarda un giudizio valutativo o l'interpretazione giuridica della documentazione esaminata dal giudice di merito.
- La censura fondata su un giudicato esterno o amministrativo deve essere autosufficiente: occorre produrre o indicare compiutamente il contenuto della decisione invocata e gli snodi argomentativi da cui risulti l'effettiva opponibilità del giudicato al processo in corso.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di competenza non dedotte nei gradi di merito, se dalla sentenza impugnata non risulta che esse siano state oggetto di decisione e il ricorrente non indica specificamente dove siano state sollevate.
- L'eventuale richiamo a precedenti amministrativi può avere valore confermativo o ricostruttivo del quadro regolatorio, ma non equivale automaticamente a un giudicato vincolante tra soggetti che non abbiano partecipato a quel processo.
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