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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3162/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta in favore di Rosario Verderame, ritenendo che la sentenza oggetto della rescissione fosse divenuta irrevocabile il 17/11/2014 e quindi precedente all'entrata in vigore della legge n. 67/2014 che ha introdotto la rescissione del giudicato. In particolare il difensore sosteneva: 1) violazione dei principi costituzionali (artt. 3, 24, 111, 117 Cost.) per disparità di trattamento del contumace; 2) errata applicazione del principio tempus regit actum, perché la disciplina applicabile doveva valutarsi in relazione al momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della sentenza; 3) violazione e mancata applicazione della disciplina transitoria dell'art. 15-bis della legge n. 67/2014, atteso che Verderame era stato dichiarato "irreperibile" nel corso del giudizio e pertanto la nuova disciplina (compresa la rescissione del giudicato) avrebbe dovuto applicarsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha rilevato che, alla data di entrata in vigore della legge n. 67/2014 (28/04/2014), il procedimento a carico di Verderame era pendente e la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile il 17/11/2014; pertanto rientra nell'ambito di applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis della legge n. 67/2014. Poiché Verderame era stato dichiarato irreperibile durante il giudizio, la nuova disciplina, incluse le norme sulla rescissione del giudicato, è applicabile. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza della Corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce per il prosieguo.

Norme richiamate

  • legge n. 67 del 2014

    La Corte ha ritenuto che l'art. 15-bis contiene una disciplina transitoria che estende l'applicabilità della nuova disciplina sulla rescissione del giudicato ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge e, in particolare, ai contumaci dichiarati irreperibili durante il giudizio; pertanto la rescissione può essere chiesta anche nel caso di Verderame.

  • Costituzione

    Tali disposizioni sono state richiamate dal ricorrente per lamentare una possibile violazione dei diritti fondamentali e della parità di trattamento del contumace; tuttavia la Corte di Cassazione ha risolto la questione applicando la disciplina transitoria dell'art. 15-bis, assorbendo le altre doglianze e non pronunciandosi formalmente sul profilo costituzionale.

  • codice di procedura penale

    Richiamato dal ricorrente quale rimedio disponibile per il contumace (restituzione nel termine), la sentenza osserva che tale rimedio consente unicamente di rinnovare il giudizio d'appello e non equipara la situazione alla possibilità di ottenere la rescissione del giudicato; la decisione favorevole si fonda invece sull'applicazione della norma transitoria della legge n. 67/2014.

  • principio "tempus regit actum"

    Il Collegio ha applicato il principio considerando la disciplina applicabile in ragione della pendency del procedimento alla data di entrata in vigore della legge: poiché il processo era ancora pendente al 28/04/2014, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 67/2014.

Massime di principio

  • Se una norma di riforma procedurale entra in vigore mentre il procedimento è ancora pendente, di regola si applica la disciplina transitoria della legge (tempus regit actum) a meno che la norma non disponga diversamente.
  • L'art. 15-bis della legge n. 67/2014 estende la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato anche ai contumaci dichiarati irreperibili nel corso del processo pendente alla data di entrata in vigore della legge; pertanto la dichiarazione di irreperibilità durante il giudizio è fattore decisivo per l'accesso allo strumento della rescissione.
  • Il rimedio della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. non equivale alla rescissione del giudicato: esso può consentire di rinnovare solo il giudizio di appello e non può sostituirsi alle specifiche previsioni di riforma che ampliano i rimedi a favore dei contumaci irreperibili.
  • Nel valutare la ammissibilità di istanze basate su riforme intervenute durante il processo è essenziale determinare lo stato effettivo del procedimento (se pendente) e la data in cui sono intervenuti eventi rilevanti (es. dichiarazione di irreperibilità); tali elementi determinano l'applicabilità della disciplina transitoria.
  • Le questioni costituzionali prospettate per disparità di trattamento possono essere assorbite o resa ininfluenti dall'accertamento dell'applicabilità di specifiche norme transitorie: quindi, prima di insistere su profili costituzionali, verificare l'effettiva portata della normativa applicabile.

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