Cassazione Civile, Ordinanza n. 02832/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza conclusa l'8 aprile 2008, per IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005. Il contribuente aveva impugnato gli atti e, dopo la soccombenza in appello, aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la Corte di cassazione, con ordinanza n. 19792/2022, aveva rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c., mirava in realtà a una rivalutazione del merito sull'attività svolta e sulla prova della natura turistico-ricreativa della prestazione. Contro tale ordinanza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione, articolato in un unico motivo nella fase rescindente e in dieci motivi nella fase rescissoria. Egli deduceva errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse richiamato Cass. n. 7187/2022 in modo inconferente, perché la propria doglianza non tendeva a una rivalutazione del merito ma a censurare un error in procedendo del giudice di appello, il quale aveva ritenuto provati fatti non dimostrati. Il ricorrente insisteva inoltre sull'applicabilità dell'art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633/1972, anche alla luce dell'art. 36-bis della l. n. 91/2022, assumendo che la prestazione dovesse essere trattata come trasporto di persone esente da IVA, anche se resa per finalità turistico-ricreative. Nel corso del giudizio di revocazione aveva anche chiesto la sospensione per definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, depositando domanda e quietanze F24.
La decisione
La Corte ha preliminarmente negato la sospensione del giudizio richiesta per la definizione agevolata della lite fiscale, richiamando il principio secondo cui la definizione ex art. 1, comma 192, l. n. 197/2022 riguarda solo controversie ancora impugnabili con i mezzi ordinari e non quelle per le quali l'unico rimedio sia la revocazione, poiché la pendenza del termine per revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nel merito della revocazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso: l'errore denunciato non integrava un errore di percezione, ma cadeva su un punto controverso della causa, cioè la qualificazione della prestazione come minicrociera o come mero trasporto di passeggeri senza servizi aggiuntivi. Poiché l'errore revocatorio non può riguardare un fatto oggetto di discussione e decisione, la revocazione è stata esclusa. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la sua violazione non può essere dedotta per censurare una rivalutazione del merito o l'apprezzamento della prova, poiché opera solo quando la decisione sia fondata su prove mai offerte oppure reputate esistenti ma in realtà inesistenti
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è un errore di percezione o una svista materiale che suppone l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non coincide con l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati
art. 391-bis c.p.c.
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti dell'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 1, comma 192, L. n. 197 del 2022
la definizione agevolata della lite fiscale riguarda solo le controversie non ancora concluse con pronuncia definitiva e impugnabili con mezzi ordinari, non quelle per le quali residui soltanto la revocazione
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
invocato per la richiesta di sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata, ma ritenuto inapplicabile nel caso di specie
art. 36-bis L. n. 91 del 2022
"Le disposizioni dell’articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II -bis , numero 1 -ter ), e parte III, numero 127 - novies ), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto."
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esenzione IVA per il trasporto di persone anche in contesto turistico-ricreativo, ma la Corte non ha accolto la censura perché la revocazione non era ammissibile
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo se denuncia un errore di fatto revocatorio in senso proprio, cioè una svista percettiva decisiva e non la contestazione della valutazione compiuta dal giudice.
- Non integra errore revocatorio il rilievo che investa un punto controverso della causa, anche quando il fatto sia stato prospettato da una sola parte e sia comunque divenuto oggetto potenziale di decisione.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o della qualificazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La definizione agevolata della lite fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023 non si estende alle controversie per le quali sia esperibile soltanto la revocazione, poiché il termine per proporla non impedisce il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
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