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Sentenza

Sentenza n. 5070/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento 1) della nota del Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta prot. n. 0055647/U del 14 dicembre 2023, con cui è stata comunicata l'esclusione dell'Associazione AICAST Provinciale di Caserta dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta per il quinquennio 2024-2029 per i settori “Commercio”, “Industria”, “Artigianato”, “Turismo” e “Servizi alle Imprese”; 2) della determinazione a firma del Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta n. 850/2023, recante l'esclusione dell'Associazione AICAST Provinciale di Caserta dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta per il quinquennio 2024-2029 per il settore “Commercio”; 3) della determinazione a firma del Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta n. 851/2023, recante l'esclusione dell'Associazione AICAST Provinciale di Caserta dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta per il quinquennio 2024-2029 per il settore “Industria”; 4) della determinazione a firma del Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta n. 852/2023, recante l'esclusione dell'Associazione AICAST Provinciale di Caserta dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta per il quinquennio 2024-2029 per il settore “Artigianato”; 5) della determinazione a firma del Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta n. 853/2023, recante l'esclusione dell'Associazione AICAST Provinciale di Caserta dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta per il quinquennio 2024-2029 per il settore “Turismo”; 6) della determinazione a firma del Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta n. 854/2023, recante l'esclusione dell'Associazione AICAST Provinciale di Caserta dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta per il quinquennio 2024-2029 per il settore “Servizi alle Imprese”; 7) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la nota della Camera di Commercio di Caserta prot. n. 0050384/U del 27 ottobre 2023, con cui era richiesto ad A.I.C.AS.T. Provinciale di Caserta, per ciascun settore per cui aveva partecipato alla procedura di rinnovo del consiglio camerale, di regolarizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'allegato A ed all'allegato B, nonché di integrare la documentazione prodotta.

Giustizia amministrativa202400821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dell'associazione dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta per i settori commercio, industria, artigianato, turismo e servizi alle imprese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (camera di commercio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato la nota comunicativa e le determinazioni con cui era stata esclusa dalla procedura di rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2024-2029. L'esclusione era motivata, da un lato, dalla mancata dimostrazione di un'attività qualificata e stabile nella circoscrizione nel triennio precedente e, dall'altro, dal fatto che l'associazione, avente dimensione regionale o interprovinciale e aderente a un organismo nazionale, non avrebbe potuto partecipare utilizzando la propria articolazione provinciale. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 2 e 97 Cost., dell'art. 12 della legge n. 580/1993, dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011, del disciplinare sui controlli delle dichiarazioni e degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del favor partecipationis. L'associazione sosteneva di avere documentato l'attività territoriale mediante corsi di formazione svolti presso una sede resa disponibile da un ente bilaterale e contestava l'interpretazione secondo cui la presenza di un livello associativo nazionale o regionale impedisse la partecipazione diretta dell'articolazione provinciale. Nel corso del giudizio la Camera di Commercio ha eccepito l'improcedibilità, poiché era intervenuto il decreto regionale di rinnovo del Consiglio camerale, non impugnato dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'associazione, esclusa dalla procedura, avrebbe dovuto impugnare anche il provvedimento regionale conclusivo di rinnovo del Consiglio camerale, notificando il ricorso agli enti associativi beneficiari dei seggi, quali controinteressati. Non era sufficiente confidare nell'effetto caducante dell'eventuale annullamento dell'esclusione, perché l'atto conclusivo consolida la posizione dei partecipanti risultati beneficiari dei seggi e non può essere travolto automaticamente dall'annullamento di un atto intermedio. Il Collegio ha richiamato, per analogia, il principio elaborato in materia elettorale secondo cui l'escluso deve impugnare anche l'atto finale della procedura, pena la perdita dell'interesse alla decisione sull'esclusione. Per completezza, il TAR ha comunque ritenuto infondato il ricorso nel merito: rimeditando il precedente orientamento favorevole alla partecipazione dell'articolazione provinciale, ha aderito alla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 8203/2024, secondo cui un'associazione di dimensione regionale aderente a un organismo nazionale non può partecipare alla procedura camerale soltanto nella veste provinciale. È stata quindi ritenuta legittima l'esclusione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 580/1993

    La disciplina della rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali nel procedimento di rinnovo del Consiglio camerale deve essere coordinata con la disciplina regolamentare relativa al livello associativo legittimato a presentare i dati.

  • art. 2, commi 2 e 6, D.M. 156/2011

    Quando l'organizzazione imprenditoriale ha una dimensione sovraprovinciale oppure aderisce a un'organizzazione nazionale, la partecipazione alla procedura deve avvenire tramite l'organismo associativo di livello superiore, con riferimento ai dati degli associati del livello provinciale; non è consentita la partecipazione dell'associazione regionale o nazionale presentata soltanto come articolazione provinciale.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della partecipazione dell'articolazione provinciale; la censura non è stata accolta.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata accolta.

  • artt. 2 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di correttezza procedimentale e motivazione; le relative censure non hanno condotto all'annullamento degli atti.

Massime di principio

  • Chi è stato escluso da una procedura di rinnovo di un organo camerale deve impugnare, oltre all'atto di esclusione, anche il successivo provvedimento conclusivo della procedura, se intende conservare l'interesse all'annullamento; l'omessa impugnazione dell'atto finale determina la sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'eventuale annullamento dell'esclusione da una procedura non determina automaticamente la caducazione dell'atto finale che ha attribuito i seggi o consolidato le posizioni degli altri partecipanti; l'atto conclusivo deve essere autonomamente impugnato e il giudizio deve essere instaurato nei confronti dei soggetti che ne risultano controinteressati.
  • Nel procedimento di rinnovo del Consiglio camerale, un'organizzazione imprenditoriale di dimensione regionale o interprovinciale, aderente a un'organizzazione nazionale, non può partecipare utilizzando esclusivamente la propria veste provinciale; la partecipazione deve avvenire secondo il livello associativo individuato dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.M. n. 156/2011.
  • La possibilità di proporre immediatamente ricorso contro l'esclusione da una procedura non esonera il ricorrente dall'onere di impugnare successivamente l'atto conclusivo, necessario per mantenere attuale l'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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