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Sentenza

Sentenza n. 13191/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento 1) Dell’esito della prova scritta della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti riscossione, per come reso noto il 30.05.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) Della prova scritta stessa, se opportuno e nelle parti considerate lesive per gli interessi di parte ricorrente; 3) Dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte e relativo allegato, per come pubblicato sul portale InPa in data 30.05.2025, nelle parti lesive per parte ricorrente; 4) Dell’avviso Prot. n. 2025-ADERISC- 3719534 del 10.06.2025; 5) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione dei quiz di cui in narrativa; b) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; c) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; d) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; e) la busta estratta contenente i quesiti in questione; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a riesaminare il punteggio conseguito all’esito della prova scritta da parte del ricorrente secondo la formula della riparametrazione espressa in narrativa; in subordine, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza, a disporre in favore di parte ricorrente la ripetizione della prova scritta mediante la somministrazione di quesiti corretti.

Giustizia amministrativa202508003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e atti connessi della selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti alla riscossione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente selezionatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta, la prova stessa, gli avvisi di pubblicazione degli esiti, l'avviso del 10 giugno 2025 e gli ulteriori atti della procedura selettiva, chiedendo il riesame del punteggio secondo una formula di riparametrazione e, in subordine, la ripetizione della prova con quesiti corretti. Il TAR ha rilevato d'ufficio, oltre che sulla base dell'eccezione della resistente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguardava infatti una procedura selettiva indetta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico operante prevalentemente secondo il diritto privato, nell'esercizio di poteri datoriali finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro privatizzato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Collegio ha ritenuto che Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale ente pubblico economico, svolga nella procedura selettiva attività privatistica e non eserciti potestà pubbliche autoritative. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, applicabile alle controversie di lavoro, comprese quelle relative all'assunzione. Non trova applicazione il comma 4 della medesima disposizione, che attribuisce al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, poiché gli atti dell'ente non hanno carattere autoritativo. Il fatto che la selezione abbia seguito un modello analogo a quello concorsuale e che l'ente si sia autovincolato a regole di trasparenza e pubblicità incide sul contenuto sostanziale degli obblighi valutabili dal giudice ordinario secondo correttezza e buona fede, ma non modifica il riparto di giurisdizione. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati, comprese quelle concernenti l'assunzione.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Prevede in via eccezionale la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni; la disposizione non è stata ritenuta applicabile alla procedura dell'ente pubblico economico, i cui atti non hanno carattere autoritativo.

  • art. 1175 c.c.

    Il rispetto delle regole selettive e degli obblighi di correttezza può essere fatto valere davanti al giudice ordinario nell'ambito del rapporto obbligatorio derivante dalla procedura selettiva.

  • art. 1, comma 3, d.l. 196/2016

    Gli obblighi di trasparenza e pubblicità possono giustificare l'autovincolo dell'ente a un determinato modello selettivo, senza incidere sul riparto legislativo della giurisdizione.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La disciplina del riparto di giurisdizione rientra nella competenza esclusiva statale e non può essere modificata dall'autovincolo dell'ente o dalla scelta delle parti.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle procedure selettive svolte da un ente pubblico economico per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro privatizzato appartengono, in linea generale, alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'ente agisce con poteri datoriali e non autoritativi.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 presuppone una procedura bandita da una pubblica amministrazione nell'esercizio di potestà pubbliche; non si estende automaticamente alle selezioni organizzate da enti pubblici economici secondo il diritto privato.
  • L'adozione volontaria di un modello selettivo analogo al concorso pubblico, anche per adempiere obblighi di trasparenza e pubblicità, può autovincolare l'ente sul piano sostanziale, ma non può modificare il riparto inderogabile della giurisdizione.
  • Il giudice ordinario può sindacare gli esiti della selezione privatistica rispetto alle regole selettive, ai regolamenti applicabili e ai doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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