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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19206/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo in via privilegiata per crediti di lavoro, sostenendo che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, instaurato nel 2004 con altra società del gruppo, fosse in realtà subordinato e riferibile anche alla società fallita, in quanto inserito in un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Verona aveva respinto l’opposizione ritenendo non provata la natura subordinata dell’attività in favore della società fallita e rilevando che non erano stati articolati specifici capitoli di prova testimoniale, pur essendo stati indicati i testi. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., anche in relazione agli artt. 420 e 421 c.p.c.; 2) nullità del decreto per totale assenza o insufficienza di motivazione, anche in relazione all’art. 244 c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio motivazionale, osservando che, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e al "minimo costituzionale" della motivazione, non ravvisandosi una mancanza radicale del requisito. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 244 c.p.c., rilevando che il Tribunale aveva correttamente constatato l’assenza di capitoli di prova specifici, sicché le prove testimoniali non potevano essere considerate. Infine, ha confermato che il mero collegamento economico tra società non basta a estendere gli obblighi del rapporto di lavoro a un’altra società del gruppo, occorrendo la prova di un unico centro di imputazione, prova qui mancata. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell’intimata; disposto l’obbligo del contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    richiamato come titolo di privilegio invocato per l’ammissione al passivo dei crediti di lavoro

  • art. 244 c.p.c.

    la prova per testi deve essere dedotta con indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti in articoli separati; la mancanza di specificità rende inammissibile il mezzo istruttorio

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’istruzione nei giudizi di lavoro

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo, restando al di fuori la rivalutazione del merito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve rispettare il contenuto "minimo costituzionale"

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione si traduce in nullità della sentenza

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi e non può limitarsi a rinvii generici agli atti di causa

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o della mancanza apparente/inesistente della motivazione, non potendosi ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La prova testimoniale deve essere dedotta in modo specifico, con indicazione puntuale delle persone da esaminare e dei fatti, formulati per capitoli; in mancanza, il mezzo istruttorio è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere al proprio interno tutti gli elementi necessari al controllo di decisività e di correttezza della decisione, non potendo fondarsi su rinvii generici agli atti del giudizio di merito.
  • Il collegamento economico-funzionale tra società appartenenti a un medesimo gruppo non comporta automaticamente l’estensione degli obblighi di un rapporto di lavoro formalmente intrattenuto con una sola di esse: occorre la prova rigorosa di un unico centro di imputazione del rapporto, caratterizzato da integrazione organizzativa, coordinamento direttivo unitario e utilizzazione indifferenziata della prestazione.
  • L’accertamento sulla specificità dei capitoli di prova e sulla sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto è tipicamente valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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