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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 915/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 07/12/2023.

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 915/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 915/2023. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 giugno 2024, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza presupposta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o in un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte ricorrente e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha imposto all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione utile a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'ordine giudiziale di dare esecuzione alle statuizioni della pronuncia presupposta.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione della sentenza e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
  • L'esecuzione della sentenza deve tenere conto delle somme o delle prestazioni eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte dall'adempimento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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