Cassazione Penale, Sentenza n. 37484/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'inesistenza dell'ordinanza n. 43173 del 26/09/2023 emessa nei confronti di Pinti Daniele e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 13/09/2022 perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Decisione resa il 25/09/2024; atto depositato in cancelleria l'11/10/2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia aveva introdotto un incidente di esecuzione per ottenere la dichiarazione di estinzione della pena detentiva inflitta a Pinti Daniele per causa di morte. La Corte di appello di Perugia trasmise gli atti alla Corte di cassazione per le determinazioni di competenza. Tuttavia questa Corte, con ordinanza del 26/09/2023, aveva precedentemente dichiarato l'inammissibilità del ricorso; si è poi rilevato che tale ordinanza era stata pronunciata dopo la morte dell'imputato (01/04/2023), quindi era affetta da errore di fatto e giuridicamente inesistente. Il Pubblico ministero ha chiesto la revoca dell'ordinanza e l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello perché il reato è estinto per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale per la trattazione del procedimento con procedura specifica (trattazione in camera di consiglio/accelerata).
Ordinanza Sez. 5 n. 29494 del 07/05/2018 (Devito, Rv. 273330 - 01)
La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata
Principio giurisprudenziale secondo cui le decisioni di legittimità emesse dopo il decesso dell'imputato sono prive di efficacia giuridica e devono essere rimosse dal medesimo giudice che le ha pronunciate, con conseguente annullamento degli atti di merito se sussistono i presupposti dell'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se l'imputato muore mentre è pendente un gravame (appello o ricorso), la responsabilità penale si estingue e le sentenze di condanna devono essere dichiarate estinte; se la Corte ha pronunciato decisioni dopo la morte, tali decisioni sono giuridicamente inesistenti e vanno revocate.
- La declaratoria di inesistenza o la revoca di provvedimenti emessi dopo la morte dell'imputato compete al giudice che ha pronunciato quel provvedimento (es. la Corte di cassazione annulla la propria ordinanza).
- L'incidente di esecuzione promosso dal Procuratore generale o analoghe comunicazioni devono essere utilizzati per segnalare al giudice la morte dell'imputato e ottenere la declaratoria di estinzione della pena.
- Quando emerge un errore di fatto relativo alla conoscenza della morte dell'imputato (ad es. ordinanza pronunciata dopo il decesso), il giudice deve correggere la situazione dichiarando l'inesistenza del provvedimento e, se il caso, annullando senza rinvio le sentenze di merito per estinzione del reato.
- Proceduralmente, è opportuno verificare tempestivamente lo stato di vita dell'imputato durante la pendenza dei giudizi per evitare provvedimenti formali emessi oltre la morte che possono essere impugnati o dichiarati inesistenti.
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