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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28362/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva chiesto il riconoscimento della deducibilità ai fini IRES, per l’anno d’imposta 2006, di interessi passivi che in dichiarazione erano stati trattati come indeducibili per effetto dell’art. 98 t.u.i.r. in tema di thin capitalization. L’ufficio aveva respinto l’istanza ritenendo che la società dovesse attivare un interpello oppure presentare una dichiarazione integrativa, ormai tardiva. Nei giudizi di merito la CTP aveva accolto il ricorso della società sia per difetto di motivazione del diniego, sia perché la dichiarazione integrativa presentata nel 2011 era stata ritenuta tempestiva; la CTR aveva confermato, aggiungendo che l’argomento dell’ufficio sulla thin capitalization era infondato e non provato e che non poteva tollerarsi un arricchimento del Fisco a fronte di un comportamento lecito del contribuente. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avessero pronunciato su un merito non devoluto; 2) violazione delle norme processuali del contenzioso tributario, perché le difese dell’ufficio sulla thin capitalization sarebbero state indebitamente considerate inammissibili; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe invertito l’onere della prova pretendendo dall’ufficio la dimostrazione della sottocapitalizzazione, mentre nella domanda di rimborso/deduzione il fatto costitutivo doveva essere provato dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo insussistente l’ultrapetizione e non ravvisabile una pronuncia di inammissibilità delle difese erariali. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, quando il contribuente chiede una deduzione, deve provare i fatti costitutivi del diritto; ciò vale a maggior ragione quando la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell’insussistenza di una causa legale di indeducibilità o di una causa di esclusione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 t.u.i.r.

    Richiamato come disciplina della thin capitalization, cioè del regime che rende indeducibili gli interessi passivi in presenza dei relativi presupposti; nel caso concreto l’esclusione dalla regola generale era stata invocata dalla società ma la Corte ha ritenuto decisivo il tema dell’onere probatorio sul fatto costitutivo della deduzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per i motivi relativi a ultrapetizione e asserite violazioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per il motivo relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c.

  • artt. 112, 329, secondo comma, e 346 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura di ultrapetizione e di mancata devoluzione in appello di alcune questioni.

  • artt. 57, comma 2, 24, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per sostenere che le difese dell’ufficio sulla mancanza dei requisiti sostanziali potevano essere introdotte nel processo tributario nelle forme consentite.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che grava sul contribuente che invochi una deduzione l’onere di provare l’effettiva esistenza e legittimità del fatto costitutivo del diritto.

Massime di principio

  • Chi domanda una deduzione fiscale deve provare i fatti costitutivi del relativo diritto, non potendo limitarsi ad affermare in modo generico la spettanza del beneficio.
  • Se la deduzione è subordinata all’assenza di una causa legale di indeducibilità o all’esistenza di una causa di esclusione, l’onere probatorio resta in capo al contribuente che invoca il trattamento fiscale favorevole.
  • L’affermazione del giudice di merito secondo cui un argomento difensivo dell’ufficio è "improvvisato" o "strumentale" non equivale di per sé a una declaratoria di inammissibilità della difesa, se la motivazione complessiva mostra che la questione è stata valutata nel merito.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice d’appello decide sulla domanda sostanziale originariamente proposta, anche se la lite è stata articolata in ricorsi e motivi che valorizzano profili diversi della medesima pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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