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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19476/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un soggetto destinatario di una cartella di pagamento relativa a sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada aveva impugnato l'atto deducendo la mancata notifica dei verbali presupposti, la prescrizione della pretesa e la tardività dell'iscrizione a ruolo. Il giudice di pace aveva annullato la cartella e compensato le spese nei rapporti con l'agente della riscossione, ritenendo quest'ultimo non convenibile in giudizio perché la controversia riguardava solo la prescrizione della pretesa sanzionatoria. In appello il soccombente chiedeva la riforma della statuizione sulle spese e la condanna solidale di entrambe le controparti, ma il tribunale confermava la decisione ritenendo coperta da giudicato interno la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti, con il primo motivo, violazione di norme processuali e dell'art. 1362 c.c. per avere il tribunale erroneamente escluso che la questione della legittimazione passiva dell'agente fosse stata devoluta con l'appello; con il secondo motivo si denunciava che, secondo giurisprudenza consolidata, l'agente della riscossione è parte necessaria anche quando si impugna una cartella e si fanno valere omessa notifica del verbale presupposto e prescrizione del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla lettura dell'atto di appello emergeva che la parte aveva effettivamente contestato la statuizione di primo grado sulle spese, richiamando il principio per cui l'agente della riscossione va convenuto nelle opposizioni a cartella di pagamento ed è parte necessaria anche quando si deduca la prescrizione della sanzione. Pertanto la questione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate riscossione era stata devoluta al giudice di appello e non era coperta da giudicato interno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali per censurare l'errore del giudice di merito sulla devoluzione della questione e sulla legittimazione passiva.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su una questione devoluta con l'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della corretta valutazione delle allegazioni e del materiale processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della valutazione delle prove e degli atti processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese di lite.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per escludere che si fosse formato un giudicato interno sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione.

  • art. 360 c.p.c.

    indicato quale norma che fonda i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato come base del possibile definire il ricorso in camera di consiglio.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla corretta interpretazione dell'atto di appello.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a cartella di pagamento relative a sanzioni amministrative, l'agente della riscossione è parte necessaria del giudizio anche quando si deducano vizi relativi alla notifica del verbale presupposto o la prescrizione della pretesa.
  • La legittimazione passiva dell'agente della riscossione non può dirsi coperta da giudicato interno se la parte appellante abbia effettivamente censurato la statuizione di primo grado che l'aveva esclusa e che su tale presupposto aveva regolato le spese.
  • Ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza del gravame, la devoluzione di una questione al giudice di appello va verificata in concreto attraverso il contenuto dell'atto di appello, non potendosi desumere un preclusione solo per affermazioni apodittiche del giudice di merito.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza sulla questione preliminare o processuale, gli ulteriori motivi possono rimanere assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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