Cassazione Penale, Ordinanza n. 01417/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Come conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva dirsi che i ricorsi fossero stati proposti senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 marzo 2024. Dal testo emerge che i ricorrenti censuravano la decisione di merito soprattutto in punto di fatto, contestando la configurabilità del concorso tra gli imputati. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche ritenute corrette; il ricorso, dunque, non introduceva un vizio di legittimità ma una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale condizione è stata esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di censure già esaminate e motivate congruamente dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del compendio fattuale quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e disatteso le contestazioni con argomentazioni giuridicamente corrette.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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