Sentenza n. 576/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti - della D.D.CA/98330/2025 del 05/06/2025 (all.1) con la quale il Dirigente del Settore U.O.A del I° Municipio di Via Petroselli 50 dott. Pasquale Libero Pelusi ha comunicato la chiusura per 10 (dieci) giorni della attività di somministrazione di alimenti e bevande; - della ordinanza sindacale di Roma Capitale n.85 del 2024 (all.2) nonchè del rapporto informativo della Polizia locale di Roma Capitale rapporto Informativo prot. VA/11006 del 23/01/2025, acquisito il 23/01/2025 con prot. CA/11953 (mai conosciuto né comunicato o notificato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che fissava in dieci giorni la chiusura dell'esercizio per occupazione abusiva di suolo pubblico e determina dirigenziale applicativa della chiusura
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale che, a seguito dell'accertamento della Polizia Locale relativo all'occupazione di 6,24 mq di suolo pubblico con tavoli e sedie senza concessione, ha disposto la rimozione dell'occupazione e la chiusura dell'esercizio per dieci giorni, nonché l'ordinanza sindacale presupposta nella parte in cui, per le occupazioni abusive a fini commerciali nei siti UNESCO, stabiliva la chiusura per dieci giorni. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 e dell'ordinanza sindacale, il difetto assoluto di motivazione, il difetto di istruttoria, la manifesta ingiustizia, l'illogicità e lo sviamento, sostenendo che la misura fosse automatica e non graduata rispetto alla concreta gravità dell'abuso e che gli arredi fossero mobili e facilmente rimovibili. Ha inoltre dedotto la violazione del ne bis in idem, assumendo che la medesima occupazione fosse già sanzionata dagli artt. 21 e 23 della D.A.C. n. 21/2021 e dall'art. 20 del Codice della strada. Roma Capitale ha sostenuto che la chiusura trovasse fondamento nell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, nell'art. 7 del d.lgs. n. 267/2000, nell'art. 10 TULPS e nella disciplina comunale, avesse natura ripristinatoria e conformativa e fosse applicata uniformemente. Ha anche eccepito la carenza di interesse, per mancata prova del ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha distinto l'ordine di chiusura fino al ripristino dei luoghi, avente natura ripristinatoria, dalla chiusura disposta per il periodo successivo al ripristino, avente natura punitiva e afflittiva. Poiché la sanzione amministrativa punitiva deve essere predeterminata dalla legge nella relativa cornice edittale, l'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 non consentiva al Comune di elevare da cinque a dieci giorni la durata della sanzione mediante l'ordinanza sindacale. L'ordinanza n. 85/2024 è stata quindi annullata limitatamente alla previsione dei dieci giorni, dovendo la sanzione punitiva essere contenuta in cinque giorni; conseguentemente è stata annullata la determina dirigenziale limitatamente alla chiusura dal sesto al decimo giorno. Sono state respinte le censure dirette a contestare in radice l'automaticità della chiusura, poiché una previsione generale e preventiva di cinque giorni è stata ritenuta legittima. È stata respinta anche la censura di violazione del ne bis in idem: la chiusura e la sanzione pecuniaria perseguono finalità diverse e il cumulo, limitato a cinque giorni, non è risultato eccessivamente gravoso o sproporzionato. È stata inoltre esclusa l'improcedibilità per mancato ripristino, distinguendo il divieto di riapertura collegato alla perdurante abusività dalla sanzione punitiva. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 16, legge n. 94/2009
chiusura dell'esercizio commerciale fino all'adempimento dell'ordine e “comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”
La disposizione distingue tra chiusura fino al ripristino, di natura ripristinatoria, e chiusura successiva al ripristino, di natura punitiva; quest'ultima deve essere contenuta in cinque giorni, quale misura predeterminata dalla legge.
art. 7 d.lgs. n. 267/2000
La potestà regolamentare degli enti locali e l'eventuale potere sanzionatorio conformativo connesso devono essere esercitati nel rispetto del principio di legalità delle sanzioni amministrative punitive.
art. 10 TULPS
Il potere di revoca o sospensione delle autorizzazioni di pubblica sicurezza non consente comunque di determinare una sanzione amministrativa punitiva oltre i limiti predeterminati dalla legge.
art. 20 Codice della strada
La sanzione pecuniaria prevista per l'occupazione abusiva della sede stradale persegue una finalità diversa dalla chiusura dell'esercizio e può concorrere con essa, nei limiti della non eccessiva gravosità e proporzionalità del cumulo.
artt. 21 e 23 D.A.C. n. 21/2021
Le sanzioni previste dalla disciplina comunale dell'occupazione di suolo pubblico hanno finalità distinta rispetto alla chiusura dell'esercizio e non determinano, nel caso esaminato, una violazione del ne bis in idem.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Non ricorre carenza di interesse quando l'impugnazione mira a distinguere gli effetti della sanzione punitiva dalla misura ripristinatoria collegata al perdurante abuso.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, nella motivazione, una precedente sentenza della medesima Sezione su una questione identica.
Massime di principio
- La chiusura di un esercizio commerciale disposta fino al ripristino di un'occupazione abusiva di suolo pubblico ha natura ripristinatoria, mentre la chiusura relativa al periodo successivo al ripristino ha natura punitiva e afflittiva.
- Una sanzione amministrativa punitiva deve essere predeterminata dalla legge quanto alla cornice edittale e alla misura massima invalicabile; un atto amministrativo generale non può elevare da cinque a dieci giorni la durata della chiusura prevista dalla legge.
- La previsione generale e preventiva di una chiusura punitiva di cinque giorni per l'occupazione abusiva di suolo pubblico può essere legittima, se riferita a condotte tendenzialmente omogenee e non manifestamente sproporzionata.
- Il potere regolamentare e conformativo degli enti locali, nonché il potere di sospensione delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, non possono essere utilizzati per introdurre o aggravare una sanzione amministrativa punitiva oltre i limiti fissati dalla legge.
- Il divieto di ne bis in idem non impedisce il cumulo tra una sanzione pecuniaria per l'occupazione abusiva e una misura interdittiva di chiusura quando le misure perseguono finalità diverse e il cumulo, valutato concretamente, non risulta eccessivamente gravoso o sproporzionato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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