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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18533/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il decreto del Tribunale di rigetto dell'istanza di revoca della cauzione preventiva. Il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 606, lett. c, c.p.p., in relazione all'art. 568 c.p.p. e all'art. 10 d.lgs. 159/2011, sostenendo che il provvedimento impositivo della cauzione di prevenzione sia impugnabile alla stregua dei principi esposti dalla Sez. U. n. 46898/2019 e che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere l'impugnazione non consentita.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato per infondatezza. La Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento tradizionale secondo cui la cauzione preventiva prevista dall'art. 31 d.lgs. 159/2011 è una misura accessoria, strumentale e cautelativa rispetto a misure di prevenzione principali, suscettibile di revisione tramite il rimedio di revoca previsto dall'art. 31, comma 3; pertanto non ha vita autonoma che giustifichi la sua impugnabilità separata in appello. Pur rilevando l'esistenza di un pronunciamento isolato di segno contrario e la formulazione estensiva della Sez. U. n. 46898/2019, il Collegio ha ritenuto che tali principi non siano applicabili in eadem materia al caso della cauzione preventiva. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma del motivo di ricorso (vizi di motivazione) invocata dal ricorrente per censurare la decisione della Corte d'appello

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sulla motivazione della decisione impugnata e alla valutazione dei motivi di ricorso

  • art. 10 d.lgs. 159/2011

    la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'art. 10 sia concepito come norma generale di impugnazione anche per il merito delle misure di prevenzione personale e, in via estensiva, per alcuni provvedimenti patrimoniali che ledano posizioni costituzionalmente protette

    La Sezione Unite in passato ha interpretato l'art. 10 come regola generale di impugnazione per le misure di prevenzione; tuttavia la Corte nel caso concreto ha distinto la cauzione preventiva, ritenendola accessoria e non autonoma rispetto alle misure principali

  • art. 27 d.lgs. 159/2011

    Contiene un elenco di provvedimenti impugnabili con l'appello anche per il merito; la dottrina e la giurisprudenza 'tradizionale' lo considerano come criterio limitativo per l'appellabilità delle misure di prevenzione

  • art. 31 d.lgs. 159/2011, comma 1 e comma 3

    Norma che disciplina la cauzione preventiva (comma 1) e la possibilità di revoca della cauzione per ragioni personali, familiari o economiche (comma 3); la Corte l'ha interpretata per sostenere la natura accessoria e rivedibile della cauzione

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite che aveva trattato l'appellabilità di alcuni provvedimenti in materia di misure di prevenzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali, applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sentenza Corte Cost. n. 218/1998

    Citata per il principio secondo cui la cauzione ha finalità deterrente e cautelativa rispetto alla violazione delle prescrizioni di prevenzione

  • Sez. U., n. 46898 del 26/09/2019 (Ricchiuto)

    la sentenza ha affermato che l'art. 10 d.lgs. 159/2011 e' concepito come norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale e può essere estesa a provvedimenti patrimoniali che ledano posizioni costituzionali

    Principio utilizzato dal ricorrente a sostegno dell'appellabilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che tale principio non imponga l'estensione all'istituto specifico della cauzione preventiva

  • Sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021 (Garbo)

    Pronuncia isolata che aveva ritenuto impugnabile in appello il provvedimento impositivo della cauzione, argomentando contro il carattere tassativo dell'art. 27; richiamata nel dibattito giurisprudenziale ma considerata non vincolante dal Collegio

  • Sez. 6, n. 25943 del 18/04/2025 (Diana)

    Successiva pronuncia che ha superato la voce dissonante, consolidando l'orientamento maggioritario favorevole alla non impugnabilità autonoma della cauzione

  • Sez. 6, n. 39829 del 26/06/2019 (Gambina) e Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013 (Lo Russo)

    Esempi di pronunce della giurisprudenza di legittimità che sostengono la tesi tradizionale della non impugnabilità autonoma della cauzione preventiva

Massime di principio

  • La cauzione prevista dall'art. 31 d.lgs. 159/2011 è normalmente considerata misura accessoria, strumentale e rivedibile mediante la revoca ex art. 31, comma 3; non ha vita autonoma che giustifichi di regola un'impugnazione autonoma in appello.
  • La Sezione Unite ha enunciato principi di ampia portata sull'appellabilità delle misure di prevenzione (art. 10), ma la loro estensione alle misure accessorie va valutata caso per caso: non sempre ciò comporta impugnabilità automatica della cauzione preventiva.
  • In presenza di giurisprudenza contrastante (pronunce isolate favorevoli all'impugnabilità), la Corte può rigettare il ricorso sul merito richiamando l'orientamento tradizionale senza ritenere sussistente un conflitto giurisprudenziale tale da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite.
  • Chi intende impugnare un provvedimento di cauzione dovrebbe articolare in modo specifico il vulnus a posizioni costituzionalmente protette o dimostrare che la cauzione abbia effetti autonomi e durevoli che le conferiscono natura di misura sostanziale, al fine di ricondurla nell'ambito applicativo dell'art. 10 d.lgs. 159/2011.
  • È frequente che i tribunali richiamino il numerus clausus dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 come argomento a favore della non impugnabilità delle misure non espressamente elencate; per ottenere esito favorevole è quindi necessario superare tale argomentazione con ragioni molto solide.

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