Ordinanza n. 938/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota n. -OMISSIS-, notificata il 22.1.2024, con cui il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di condono edilizio in sanatoria presentata dalla sig.ra -OMISSIS-; - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la demolizione delle opere abusive; Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti presentato il 3.2.2025: - del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di sanatoria prot. n. -OMISSIS-; Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 5.3.2025: - della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di sanatoria prot. n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio in sanatoria, ordinanza di demolizione, silenzio-rifiuto su istanza di sanatoria e successivo diniego di sanatoria
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono edilizio in sanatoria e la conseguente ordinanza di demolizione, proponendo inoltre due ricorsi per motivi aggiunti contro il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di sanatoria e contro il successivo diniego espresso. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., il difetto della procura speciale richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 40, primo comma, lett. g), c.p.a. Le procure, rilasciate su fogli separati, indicavano l’autorità giudiziaria davanti alla quale proporre l’impugnazione, ma non specificavano gli atti impugnati né l’autorità che li aveva adottati; non era quindi possibile desumere un sicuro collegamento con la specifica controversia.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito le impugnazioni edilizie. Ha ritenuto sussistente un vizio delle procure speciali relativo sia al ricorso introduttivo sia ai due ricorsi per motivi aggiunti. Tuttavia, poiché il ricorso era stato notificato prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025, ha riconosciuto un errore scusabile sulla possibilità di sanare il vizio della procura. Ha pertanto assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per regolarizzare le procure, rinviando la trattazione all’udienza pubblica del 7 luglio 2026. Ha disposto inoltre l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare una questione rilevata d’ufficio e sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede la procura speciale per il ricorso, a pena di inammissibilità; nel caso concreto la procura doveva consentire un sicuro collegamento con la specifica lite, mediante l’indicazione degli atti impugnati e dell’autorità emanante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei loro diritti o della loro dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all’oscuramento delle generalità.
Adunanza Plenaria n. 11/2025
La decisione è richiamata quale pronuncia rilevante sulla possibilità di sanare i vizi della procura alle liti; la sua pubblicazione successiva alla notificazione del ricorso ha consentito il riconoscimento dell’errore scusabile.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso amministrativo, anche quando rilasciata su foglio separato, deve presentare un collegamento sicuro con la specifica lite; a tal fine non è sufficiente l’indicazione dell’autorità giudiziaria, occorrendo anche l’identificazione degli atti impugnati e dell’autorità che li ha adottati.
- Quando la procura speciale non consente di collegare con certezza il mandato alla controversia, il vizio è rilevabile d’ufficio e comporta, in linea generale, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
- Qualora l’evoluzione giurisprudenziale sulla sanabilità dei vizi della procura sia intervenuta dopo la notificazione del ricorso, il giudice può riconoscere l’errore scusabile e assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione delle procure, anziché definire immediatamente il giudizio in rito.
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