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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25533/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un’istanza di rimborso IVA relativa all’anno d’imposta 2014, proposta dalla società contribuente dopo aver versato imposta, secondo la propria prospettazione, in eccesso. La società sosteneva di aver erroneamente calcolato l’IVA sulle vendite effettuate in occasione dell’utilizzo di buoni premio emessi nell’ambito di un programma fedeltà: per i beni acquistati dai clienti con tali buoni aveva applicato la base imponibile sul valore nominale del buono (5 euro), mentre il corrispettivo effettivamente riconosciuto dal gestore del programma era pari a 4,37 euro per buono. Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso era stato impugnato e i giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che la base imponibile dovesse essere commisurata al corrispettivo realmente ricevuto e che, inoltre, l’Agenzia non avesse specificamente contestato i conteggi presuntivi della contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme interne e unionale in materia IVA e errata applicazione della giurisprudenza CGUE, sostenendo che la fattispecie non fosse sovrapponibile ai precedenti richiamati e che le vendite in cambio dei buoni non potessero essere trattate come operazioni scontate nel senso ritenuto dalla CTR; 2) violazione delle regole processuali su prova e non contestazione, lamentando che il giudice di appello avesse indebitamente ritenuto non contestato il metodo di quantificazione del credito, nonostante l’Ufficio avesse negato in radice l’esistenza stessa del credito IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando la ricostruzione della CTR secondo cui, nel caso dei buoni utilizzati come mezzo di pagamento nell’ambito di un programma promozionale, la base imponibile IVA deve essere riferita al corrispettivo effettivamente percepito per l’operazione rilevante, cioè alla somma realmente incassata all’origine per il buono, pari al valore nominale al netto di eventuale sconto. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fondato l’accoglimento della domanda di rimborso sulla sola asserita non contestazione dei conteggi. La Corte ha chiarito che, nelle azioni di rimborso, il contribuente è attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito; se l’Amministrazione contesta in radice l’an del credito, non opera la non contestazione dei calcoli di quantificazione, e il giudice di merito deve comunque motivare sulla correttezza e attendibilità dei conteggi. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per il riesame del punto relativo alla prova e alla quantificazione del credito.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dall’Agenzia nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione perché il primo motivo è rigettato

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dall’Agenzia nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata; non assume autonoma ratio decidendi

  • art. 2002 c.c.

    citato nel motivo dell’Agenzia; non rileva nella decisione finale

  • D.P.R. 430/2001, artt. 3 e 4

    richiamati nel ricorso come norme asseritamente violate; non decisivi ai fini della ratio

  • D.Lgs. 449/1997, art. 19

    richiamato nel ricorso; non centrale nella motivazione della Corte

  • D.P.R. 633/1972, art. 2, comma 2, n. 4

    richiamato per qualificare il versamento di Nectar come operazione esente IVA; la Corte assume il dato ma non ne fa autonoma questione

  • D.P.R. 633/1972, artt. 13, 18 e 19

    richiamati dall’Agenzia nel motivo di ricorso; la Corte conferma il principio della base imponibile sul corrispettivo effettivamente percepito

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 11

    richiamata come fonte unionale della nozione di base imponibile quale corrispettivo effettivo

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 74

    richiamata dall’Agenzia; la Corte, facendo applicazione della giurisprudenza CGUE, ribadisce il riferimento al corrispettivo realmente ricevuto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l’erronea applicazione della non contestazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove e dei conteggi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che nel rimborso il contribuente è attore sostanziale e sopporta l’onere probatorio

  • art. 2969 c.c.

    richiamato nel motivo; non centrale rispetto alla decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento dei motivi di violazione di legge

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    richiamato per entrambe le censure di violazione di legge

  • art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972

    indicato come base dell’esenzione IVA del versamento di Nectar

  • art. 13 D.P.R. 633/1972

    richiamato come norma interna di recepimento del principio unionale sul corrispettivo imponibile

Massime di principio

  • Nelle operazioni in cui un buono acquisto costituisce mezzo di pagamento nell’ambito di un programma promozionale, la base imponibile IVA va determinata in relazione al corrispettivo effettivamente ricevuto dal cedente nella specifica operazione rilevante, e non in modo meramente nominale se il sistema negoziale dimostra che il valore economico reale del buono è inferiore al valore facciale.
  • Quando il buono è stato ceduto al venditore da un terzo gestore del programma per un importo inferiore al valore nominale, il controvalore fiscalmente rilevante dell’operazione di utilizzo del buono corrisponde alla somma effettivamente percepita all’atto della cessione del buono, comprensiva dell’eventuale sconto originario.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente assume la qualità di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito che pretende di ripetere.
  • Il principio di non contestazione opera nel processo tributario, ma non può essere utilizzato per superare il difetto di prova quando l’Amministrazione finanziaria abbia contestato in radice l’esistenza del credito; in tale ipotesi i conteggi del contribuente non possono dirsi non contestati solo perché non siano stati analiticamente replicati.
  • In tema di rimborso d’imposta, il giudice non può arrestarsi alla sola affermazione di non contestazione dei conteggi del contribuente: deve comunque verificare e motivare sulla correttezza e attendibilità del metodo di quantificazione del credito richiesto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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