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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33901 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 250/2007, sostenendo principalmente che l'avviso fosse carente di motivazione, perché non indicava adeguatamente i valori dei beni, le aliquote e i conteggi applicati. In via presuntiva, egli riteneva inoltre che fosse stata applicata l'aliquota del 7% prevista per i trasferimenti, anziché quella dell'1% applicabile alla registrazione delle sentenze. Ha contestato anche l'utilizzo di valori comunicati dal CTU dopo la conclusione del giudizio di divisione e al di fuori del contraddittorio, nonché la produzione in appello della documentazione relativa ai valori dei lotti.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: il primo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente l'avviso di liquidazione, impedendo il controllo della censura; gli altri motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte ha stabilito che l'Agenzia aveva correttamente tassato la sentenza sulla base dei valori risultanti dal provvedimento giudiziale, pari a 86.300 euro per il lotto A e 90.550 euro per il lotto B. La produzione documentale in appello è stata ritenuta ammissibile e la copia non autenticata, non essendo stata formalmente disconosciuta tempestivamente, poteva essere utilizzata dal giudice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34

    La disposizione era invocata dal contribuente in relazione alla corretta determinazione dell'imposta di registro nella divisione dei beni, ma la censura non è stata accolta.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 54, comma 5

    La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che queste disposizioni, e non l'art. 52 del medesimo decreto, fossero quelle applicabili alla tassazione dell'atto giudiziario.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, commi 2 e 2-bis

    Il contribuente ne ha dedotto la violazione per la mancata indicazione nell'avviso del valore attribuito ai beni, degli elementi di calcolo e delle aliquote. La Cassazione non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione integrale dell'avviso.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice respinge, anche implicitamente, la domanda o l'eccezione attraverso una decisione incompatibile con la tesi della parte.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte il controllo della censura. Quando si contesta la motivazione di un avviso, occorre trascrivere o riassumere con precisione il contenuto dell'atto e indicare dove esso sia reperibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58

    In appello non possono essere proposte nuove eccezioni in senso stretto, ma è possibile precisare una difesa già svolta e produrre nuovi documenti, secondo quanto previsto dall'art. 58.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 54

    Le parti devono indicare i documenti prodotti negli atti difensivi e depositarli presso la segreteria; non è necessario che tali documenti siano materialmente allegati a ogni copia destinata alla controparte.

  • Codice di procedura civile, artt. 214 e 215

    La copia fotostatica non autenticata si considera conforme all'originale se la parte contro cui è prodotta non la disconosce formalmente e tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successiva.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Nella formulazione applicabile al caso, il controllo di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non consente di censurare semplicemente l'illogicità o la non condivisibilità della motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si contesta in cassazione la motivazione di un avviso tributario, è essenziale trascrivere integralmente o almeno in modo completo e puntuale le parti dell'avviso rilevanti: la mancata osservanza del principio di autosufficienza può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame del merito.
  • La produzione in appello di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria può essere ammessa nel processo tributario; la contestazione secondo cui una copia è falsa, incompleta o non conforme deve essere svolta formalmente e tempestivamente.
  • La distinzione tra nuova eccezione e mera difesa è decisiva: in appello è vietata, di regola, la nuova eccezione in senso stretto, mentre è consentito precisare o documentare una difesa già basata sugli stessi fatti.
  • Se il provvedimento giudiziario o la documentazione ad esso incorporata individua i valori dei beni divisi, l'Amministrazione può utilizzare tali valori per la liquidazione dell'imposta di registro; eventuali chiarimenti successivi del CTU diventano non decisivi se il valore risulta già dal provvedimento.
  • La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il contenuto dei documenti o l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni processuali o l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La mancata corrispondenza tra domanda e decisione non ricorre quando il giudice respinge implicitamente la tesi della parte attraverso una pronuncia che valuta legittima la pretesa tributaria.

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